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Ordinanza 428/1994 ECLI:IT:COST:1994:428 Generato dall'IA

Ordinanza 428/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 428/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi

Regesto Legislator

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Ordinanza 428/1994 · Corte costituzionale: per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi

Parole chiave

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soppressione delle prestazioni cessazione definitiva dal servizio protezione dalla disdetta cassa integrazione revoca del gratuito patrocinio divieto di esercizio della professione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto

comma septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni

per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi

forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto

dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di

elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Serio Ambrogio contro

il ministero delle finanze ed altra, iscritta al n. 512 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

con ordinanza del 20 ottobre 1993, ha denunciato, in riferimento agli

artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 15, quarto comma septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55

introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 nella parte

in cui prevede la sospensione del pubblico dipendente che abbia

riportato sentenza di condanna per i delitti indicati nelle lettere

a), b), c) e d) di cui al precedente primo comma, ovvero nei cui

confronti sussistano le condizioni di cui alle lettere e) ed f) dello

stesso primo comma;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

manifestamente infondata;

Considerato che la questione sollevata con la presente ordinanza

è stata dichiarata non fondata (sent. n. 184 del 1994) e

manifestamente infondata (ord. n. 370 del 1994);

che con le summenzionate decisioni questa Corte ha statuito che

la sospensione ex art. 15, quarto comma septies, della legge n. 55

del 1990, introdotto dall'art. 1, legge n. 16 del 1992, consiste "in

un provvedimento cautelare di carattere speciale ed obbligatorio che

si colloca, per le fattispecie cui si riferisce, accanto a figure

generali, come la sospensione cautelare, prevista per gli impiegati

civili dello Stato dall'art. 91 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3;

che "la fase di quiescenza della posizione soggettiva del

pubblico dipendente, aperta dal provvedimento di sospensione ex art.

15, quarto comma septies citato, è connessa ad una specifica

normativa diretta a tutelare interessi essenziali della P.A.;

che, difatti, la ratio della legge n. 16 del 1992, è stata

individuata da questa Corte "nella esigenza di rafforzare la

disciplina già posta dalla legge n. 55 del 1990, estendendone talune

qualificanti previsioni - inizialmente riferite ai soggetti legati

alla P.A. da rapporto di servizio onorario, elettivo o non - a

pubblici dipendenti legati alla stessa da rapporto di servizio, che

possono talora versare in condizione di potenziale maggiore

pericolosità e, quindi, essere fonte di possibili maggiori danni";

che, pertanto, l'automaticità della sospensione di cui alla

norma impugnata è strettamente preordinata alla tutela del principio

posto dall'art. 97, primo comma, della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti profili

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, quarto comma septies, della legge 19

marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione

di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 della legge 18

gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le

regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

4, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA