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Ordinanza 423/1994 ECLI:IT:COST:1994:423 Generato dall'IA

Ordinanza 423/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 423/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 423/1994 · Corte costituzionale: 129 e 469 del

Parole chiave

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stato di salute psichica perizia psichiatrica insufficiente incapacità di discernimento legittimità della carcerazione preventiva cancellazione dall'albo avvocati nozione di stato di invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2

novembre 1993 dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, nel

procedimento penale a carico di Guerra Walter, iscritta al n. 90 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Pesaro ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di

procedura penale "nella parte in cui non consentono di dichiarare

immediatamente con sentenza la mancanza di imputabilità";

che, ad avviso del remittente, nel caso sottoposto al suo esame

si sarebbe prodotta una situazione di stallo processuale consistente

"nella giuridica impossibilità di procedere al proscioglimento

(dell'imputato) per l'acclarato vizio totale di mente, con

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre

situazioni contemplate dal combinato disposto degli artt. 469 e 129,

secondo comma, del codice di procedura penale, per le quali è

prevista una immediata definizione del procedimento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza,

della questione;

Considerato che, nel medesimo provvedimento di rimessione a questa

Corte, il giudice a quo riferisce che con precedente ordinanza del 13

novembre 1991 il giudice per le indagini preliminari, preso atto

dell'esito dell'incidente probatorio nel quale era stata accertata la

totale incapacità di intendere e di volere dell'indagato, ha sospeso

il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del

codice di procedura penale;

che, nonostante detto provvedimento di sospensione, è stato

emesso decreto di citazione a giudizio investendo del procedimento il

Pretore quale giudice del dibattimento;

che, in conseguenza, risulta palesemente abnorme non solo il

decreto di citazione a giudizio ma anche tutta la fase processuale

successiva al provvedimento di sospensione, ivi compresa l'ordinanza

pretorile di rimessione a questa Corte;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA