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Sentenza 421/1994 ECLI:IT:COST:1994:421 Generato dall'IA

Sentenza 421/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 421/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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cooperative agricole e di cooperative giovanili a favore delle cooperative stesse nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione, art. 81 della Costituzione; Sentenza 421/1994 · Corte costituzionale: cooperative agricole e di cooperative giovanili a favore delle cooperative stesse nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o

Parole chiave

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bancassicurazione cooperativa di previdenza fondo europeo agricolo di garanzia banca popolare fideiussione bancaria misure per il settore finanziario

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della
art. 81 della Costituzione
dell'art. 81, comma quarto, della Costituzione, dal momento che la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

delibera legislativa approvata il 10 maggio 1994 dall'Assemblea

Regionale siciliana avente per oggetto: "Provvidenze per l'acquisto e

la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in

favore della cooperazione", promosso con ricorso del Commissario

dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 maggio 1994,

depositato in cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n.

44 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il ricorrente,

e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione;

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con

ricorso del 17 maggio 1994 (n. 44/94), ha impugnato, per violazione

degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 2

della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 10 maggio 1994, avente ad oggetto "Provvidenze per

l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa.

Interventi in favore della cooperazione".

La norma impugnata prevede l'assunzione a carico del bilancio

della Regione delle garanzie concesse da soci e/o amministratori di

cooperative agricole e di cooperative giovanili a favore delle cooperative stesse nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o

intimazioni di pagamento per debiti scaduti nonché procedure

esecutive concorsuali in dipendenza anche di una delle suddette

garanzie, con facoltà di rivalsa della stessa Regione nei confronti

della cooperativa debitrice.

Il ricorrente rileva un contrasto della norma impugnata con il

principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della

Costituzione e con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3

della Costiuzione, contrasto individuato nella scelta di tutelare le

posizioni debitorie di singoli soci e amministratori garanti delle

cooperative, a discapito dell'interesse di tutta la collettività al

rilancio e alla promozione di attività economiche o sociali, pure

meritevoli di aiuto. In connessione con tale profilo, il ricorrente

prospetta la disparità di trattamento e la lesione del criterio di

ragionevolezza realizzata dal legislatore con la scelta

ingiustificata di alcune categorie di imprenditori, senza valutare le

cause che hanno determinato la necessità del sostegno economico.

Un'ulteriore censura concerne, infine, il mancato rispetto

dell'art. 81, comma quarto, della Costituzione, dal momento che la

nuova e maggiore spesa dall'intervento non avrebbe potuto trovare

copertura per l'anno in corso, così come previsto, mediante

l'imputazione ad un capitolo di bilancio destinato a fine diverso.

2. - È intervenuta nel giudizio la Regione siciliana per

sostenere l'infondatezza del ricorso.

In riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la Regione

mette in evidenza che le censure attengono al merito della scelta del

legislatore e sottolinea che, secondo l'orientamento della

giurisprudenza costituzionale, il giudizio sul buon andamento, in

larga misura coincidente con quello di ragionevolezza, può intaccare

la discrezionalità del legislatore solo sotto il profilo della

"arbitrarietà" o "manifesta irragionevolezza".

Pure priva di fondamento sarebbe, secondo la Regione, la censura

relativa alla violazione del quarto comma dell'art. 81 della

Costituzione, dal momento che per far fronte a nuove e maggiori spese

sarebbe ammissibile il ricorso alla riduzione dello stanziamento di

uno o più capitoli di bilancio, da quantificare di volta in volta in

relazione a ciascun esercizio.

3. - Nel corso dell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994,

l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, ha

depositato copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n.

50 del 13 ottobre 1994, dove risulta pubblicata la legge regionale

siciliana 10 ottobre 1994, n. 35, recante "Provvidenze per l'acquisto

e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in

favore della cooperazione", promulgata dal Presidente della Regione

con omissione dell'art. 2 approvato con la delibera legislativa 10

maggio 1994, oggetto della presenta impugnativa. L'Avvocatura ha

pertanto richiesto che venga dichiarata la cessazione della materia

del contendere.

1. - Forma oggetto dell'impugnativa in esame, proposta dal

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, l'art. 2 della

delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 10 maggio

1994, recante "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno

stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della

cooperazione", nei cui confronti viene contestata la violazione degli

artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione.

Dopo la proposizione del ricorso il Presidente della Regione

Siciliana ha, peraltro, promulgato la legge regionale 10 ottobre

1994, n. 35, che, nel recepire la delibera legislativa di cui sopra,

ha omesso la norma impugnata, in quanto abrogata dall'art. 10 della

legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, pubblicata nella Gazzetta

ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 30 settembre 1994.

Tale norma, in difetto di promulgazione, non ha, pertanto,

prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico né è più in

grado di produrne, dal momento che il potere di promulgazione del

Presidente della Regione, esercitabile con unico atto, è già stato

esercitato in relazione alla legge in esame e deve, di conseguenza,

ritenersi esaurito, non sussistendo la possibilità di una successiva

autonoma promulgazione della disposizione espunta.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da

ultimo, le sentt. n. 235 e n. 84 del 1994) deve, quindi, dichiararsi

cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione

Siciliana relativamente all'art. 2 della delibera legislativa

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994,

recante "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento

ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA