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Sentenza 393/1994 ECLI:IT:COST:1994:393 Generato dall'IA

Sentenza 393/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 393/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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risulterebbero "incorreggibili iniquamente .. senza che espressamente

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Sentenza 393/1994 · Corte costituzionale: senza che espressamente

Parole chiave

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correzione di errore materiale violazione procedurale decisioni incidentali revisione di una decisione errore nella commisurazione della pena sviamento della giustizia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 287 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1993

dal Presidente del Tribunale di Firenze sul ricorso proposto dalla

Backs Records Ltd contro la S.r.l. Contempo International, iscritta

al n. 181 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

1. - Nel corso di un procedimento per la correzione di errore

materiale relativo a decreto ingiuntivo erroneamente emesso nei

confronti di una parte (estranea alla domanda), il Presidente del

Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 5 luglio 1993, ha

sollevato, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 287 del codice di

procedura civile.

Il giudice a quo, premesso che avverso il decreto in argomento è

stata proposta tempestiva opposizione dalla parte erroneamente

intimata, impugna la norma nella parte in cui non prevede

l'esperibilità del procedimento di correzione di errore materiale

avverso il decreto ingiuntivo. Tali provvedimenti, se "non opposti",

risulterebbero "incorreggibili iniquamente .. senza che espressamente

debbano dal giudice dell'opposizione essere corretti gli errori

materiali di quelli opposti".

La questione viene ritenuta rilevante sotto il duplice profilo

della necessaria reiezione del ricorso - in quanto non previsto - e

del rapporto tra procedimento di correzione e giudizio di

opposizione.

A sostegno della prospettazione si osserva infine come la norma

censurata sia restata immutata - anche con la recente riforma del

processo civile e come sia agevole prevedere un incremento, per il

futuro, del rito monitorio.

2. - È intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato preliminarmente

eccependo l'inammissibilità della questione per difetto di

rilevanza. Osserva al riguardo l'Avvocatura che il decreto de quo è

stato tempestivamente opposto, sì che, volendosi stabilire

un'analogia con le sentenze, tale impugnazione equivale all'appello

ai fini della norma impugnata, che, appunto, esclude la correzione

delle sentenze appellate.

Nel merito l'autorità intervenuta sostiene la non fondatezza

della questione, ribadendo che, nel caso di opposizione, è in sede

di gravame che le parti debbono far valere gli errori che darebbero

luogo al procedimento di correzione. Inoltre nel caso de quo non

sarebbe configurabile "un errore estrinseco emendabile con la

semplice correzione", trattandosi di un provvedimento diretto contro

un soggetto anziché contro un altro, né la parte erroneamente

intimata "potrebbe essere privata attraverso un uso tardivo (se non

improprio) del procedimento di correzione delle aspettative che gli

derivano dal fatto di essere stata costretta a reagire ad una

situazione lesiva".

1. - Il giudice a quo sospetta d'illegittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 287 del

codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la

possibilità di correzione del decreto ingiuntivo.

2. - La questione è inammissibile.

L'art. 287 del codice di procedura civile, mentre menziona le

"sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le

ordinanze non revocabili", tace in ordine alla intera categoria dei

decreti; né si rinviene altra norma che contempli la possibilità di

assoggettare i decreti ingiuntivi al procedimento di correzione degli

errori materiali e delle omissioni.

Il giudice remittente non si è posto il problema se trattasi, in

proposito, di una lacuna tecnica, colmabile per autointegrazione

dell'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 12, secondo comma,

delle disposizioni sulla legge in generale, stante l'agevole

equiparabilità di detti decreti alle sentenze di condanna per via

della loro idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della

regiudicata ove non tempestivamente opposti (una sorta di pro

judicato). Ha invece denunziato la norma a questa Corte per contrasto

con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, pur dopo aver dato atto che

nella specie il decreto ingiuntivo era stato opposto e pur

considerando "che è già comunque evidente nel giudizio

d'opposizione una forma d'impugnazione del condannato".

Ora, sono appunto questi due dati che rendono priva di qualsiasi

rilevanza nel procedimento a quo la sollevata questione. È chiaro

infatti che, quand'anche l'indicata lacuna venisse colmata attraverso

la richiesta decisione additiva di questa Corte, i decreti ingiuntivi

ricadrebbero pur sempre sotto l'uniforme disciplina cui l'art. 287

del codice di procedura civile assoggetta espressamente le sentenze e

le ordinanze. Disciplina, a stregua della quale il potere di

correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione sul

riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa

(sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza

sull'opposizione al decreto ingiuntivo) rispetto al provvedimento del

quale si chiede la correzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile,

sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Presidente del Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA