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Ordinanza 388/1994 ECLI:IT:COST:1994:388 Generato dall'IA

Ordinanza 388/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 388/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994

Regesto Legislator

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Ordinanza 388/1994 · Corte costituzionale: febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994

Parole chiave

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locazione abitativa protezione degli inquilini stato della cosa locata restrizione di diritto pubblico della proprietà sequestro di beni immobili inadempimento del locatore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo

comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure

urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità

abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21

febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994

dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, nel

procedimento civile vertente tra Vincenzo Pisapia e Amedeo Siani,

iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Vincenzo Pisapia

nei confronti di Amedeo Siani per accertare l'inadempimento del

conduttore, sopravvenuto alla scadenza del contratto di locazione ad

uso di abitazione, e conseguire quindi la priorità nell'esecuzione

del titolo di rilascio, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di

Cava dei Tirreni, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma,

3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti

per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative),

convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio

1989, n. 61;

che le disposizioni censurate, nel disciplinare l'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione,

prevedono: che il locatore, con ricorso al pretore competente, può

chiedere l'accertamento della sussistenza di cause di priorità

nell'esecuzione del titolo (art. 2); che l'assistenza della forza

pubblica avvenga secondo criteri stabiliti dal prefetto entro un

periodo non superiore a 48 mesi (termine prorogato di ulteriori 24

mesi, da ultimo con l'art. 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n.

601) con decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990, con priorità

di esecuzione per i titoli relativi, tra l'altro, a conduttori che

siano divenuti inadempienti (art. 3); che, nel fissare questi

criteri, il prefetto si avvale di un'apposita commissione

provinciale, che esprime il proprio parere tenendo conto della

generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di

esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario (artt. 4 e 5);

che il giudice rimettente dubita del contrasto di queste

disposizioni con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma,

della Costituzione, perché il titolo esecutivo sarebbe in concreto

ineseguibile per la mancata concessione della forza pubblica per

assistere l'ufficiale giudiziario nelle operazioni di rilascio;

inoltre il locatore vedrebbe compresso il suo diritto, quale

proprietario, a rientrare in possesso dell'immobile e sarebbe così

privato della tutela giurisdizionale, mentre la determinazione

amministrativa sull'uso della forza pubblica rappresenterebbe una

ingerenza nella sfera giudiziale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione;

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice

rimettente nel corso di un analogo procedimento di accertamento

dell'esistenza di una delle cause di priorità nell'esecuzione del

titolo, è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 282

del 1994;

che anche in questo giudizio difetta il nesso di strumentalità

necessaria fra la soluzione della questione di legittimità

costituzionale e la decisione del giudizio principale, in quanto il

dubbio prospettato dal giudice rimettente non investe lo specifico e

delimitato procedimento diretto a stabilire se sussista o meno una

causa di priorità nell'esecuzione del titolo, ma riguarda la

disciplina complessiva dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

di immobili e dei criteri di concessione dell'uso della forza

pubblica, la quale attiene a fasi che precedono e che seguono il

procedimento incidentale, del quale il giudice stesso era investito;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per

fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative),

convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio

1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e

42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno,

sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA