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Ordinanza 386/1994 ECLI:IT:COST:1994:386 Generato dall'IA

Ordinanza 386/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 386/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e),

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 386/1994 · Corte costituzionale: 12, lett. e),

Parole chiave

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compensazione della rendita d'invalidità indennità di anzianità calcolo dell'indennità indennità giornaliera differita prestazioni indebitamente riscosse pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla legge di delegazione
art. 3 della Costituzione
altresì nella normativa impugnata un contrasto con l'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e),

e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto

da Rinaldo Ripa contro l'Ufficio Imposte Dirette di Rimini, iscritta

al n. 131 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini,

sul ricorso proposto da Ripa Rinaldo avverso il silenzio-rifiuto in

ordine alla sua istanza rivolta ad ottenere il rimborso della imposta

Irpef sulla liquidazione della indennità premio di servizio Inadel,

corrispostagli nel mese di dicembre del 1982, e della indennità di

buonuscita Enpas, corrispostagli in data 4 luglio 1983, con ordinanza

del 6 aprile 1984, pervenuta alla Corte solo in data 3 marzo 1994

(R.O. n. 131 del 1994), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 46, comma secondo, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), i quali sottopongono

ad identico trattamento tributario l'indennità di anzianità e

quelle di previdenza in quanto redditi soggetti a tassazione

separata;

che, ad avviso del giudice a quo, le predette norme violerebbero

l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla legge di delegazione

9 ottobre 1971, n. 825, che, nel sottoporre a tassazione separata "le

indennità spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro

subordinato", si riferirebbe alle sole che traggono origine

direttamente da detto rapporto - in particolare, alla indennità di

anzianità - le quali, avendo natura di retribuzione differita, si

diversificano rispetto alla indennità di buonuscita e alla

indennità premio di servizio, che hanno funzione previdenziale;

che per le stesse ragioni il collegio remittente ravvisa

altresì nella normativa impugnata un contrasto con l'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo dell'assoggettamento ad identico

trattamento tributario di due tipi di indennità aventi natura e

funzioni differenti;

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di

rimessione, è intervenuta la legge 26 settembre 1985, n. 482

(Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine

rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di

assicurazione sulla vita), che ha modificato la regolamentazione

della materia, introducendo un nuovo meccanismo di tassazione delle

indennità di fine rapporto, cui è stato dato dal legislatore

effetto retroattivo;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice

a quo per il riesame della rilevanza della questione alla stregua

dello ius superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Rimini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA