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Ordinanza 349/1994 ECLI:IT:COST:1994:349 Generato dall'IA

Ordinanza 349/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 349/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sei mesi di reclusione in luogo di quello generale di quindici giorni

Regesto Legislator

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Ordinanza 349/1994 · Corte costituzionale: sei mesi di reclusione in luogo di quello generale di quindici giorni

Parole chiave

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proporzionalità della pena pena minima adeguamento della pena pene e misure reati contro la pubblica autorità individualizzazione della commisurazione penale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1993 dal Pretore

di Padova nel procedimento penale a carico di Marsilio Lucio,

iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 19 aprile

1993 (r.o. n. 126/1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, nella

parte in cui tale disposizione prevede il limite minimo edittale di

sei mesi di reclusione in luogo di quello generale di quindici giorni

ex art. 23, primo comma, del medesimo codice;

Considerato che, con la sentenza n. 341 del 1994, decidendo

identica questione sollevata dal medesimo giudice, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo

comma, del codice penale, "nella parte in cui prevede come minimo

edittale la reclusione per mesi sei";

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile in

quanto già decisa con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale - già

dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con

la sentenza n. 341/994 - sollevata dal Pretore di Padova con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA