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Ordinanza 335/1994 ECLI:IT:COST:1994:335 Generato dall'IA

Ordinanza 335/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 335/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sorveglianza nei confronti di Mantoan Amerigo, iscritta al n. 154 del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 335/1994 · Corte costituzionale: 154 del

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria esecuzione della pena detentiva sostitutiva attenuazione libera della pena adeguamento della pena modifica dei contributi di mantenimento incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
474), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 133- ter del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1993 dal

Magistrato di sorveglianza di Venezia nel procedimento di

sorveglianza nei confronti di Mantoan Amerigo, iscritta al n. 154 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Venezia, chiamato a

pronunciarsi sulla conversione in libertà controllata della pena

pecuniaria irrogata nei confronti di tale Mantoan Amerigo "per il

reato di cui all'art. 13 legge 2 maggio 1957, n. 474" (recte: art. 13

del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito dalla legge 2

luglio 1957, n. 474), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

133-ter del codice penale, nella parte in cui non consente la

maggiore rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria in ragione

delle comprovate ed effettive possibilità economiche del

condannato;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, l'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993,

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.

75, ha depenalizzato la fattispecie in ordine alla quale è stata

pronunciata condanna, stabilendo per essa l'applicazione di una

sanzione amministrativa;

che, a sua volta, l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427, ha stabilito che la disposizione del citato

art. 5, comma 6-bis, del d.l. n. 16 del 1993 si applica in deroga

all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni

commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della

indicata legge di conversione n. 75 del 1993, a norma dell'art. 2,

secondo e terzo comma, del codice penale;

e che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al

giudice rimettente perché valuti se, alla luce dello ius

superveniens, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel

procedimento a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di

Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA