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Ordinanza 332/1994 ECLI:IT:COST:1994:332 Generato dall'IA

Ordinanza 332/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 332/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'Ordinamento penitenziario (art. 3 della Costituzione), e, infine, per la mancanza di tutela giurisdizionale avverso provvedimenti

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art. 113 della Costituzione, art. 111 della Costituzione; Ordinanza 332/1994 · Corte costituzionale: 3 della Costituzione), e, infine, per la mancanza di tutela giurisdizionale avverso provvedimenti

Parole chiave

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amministrazione penitenziaria diritti del detenuto regime penitenziario pena privativa della libertà personale carcerario internamento amministrativo

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
trattamento penitenziario ordinario (in riferimento all'art. 24 della
art. 3 della Costituzione
dell'Ordinamento penitenziario (art. 3 della Costituzione), e, infine, per la mancanza di tutela giurisdizionale avverso provvedimenti
art. 113 della Costituzione
della pubblica amministrazione (art. 113 della Costituzione);
art. 111 della Costituzione
ogni contrasto della norma, così interpretata, anche con l'art. 111
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis, secondo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esercizio delle misure

privative e limitative della libertà), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 marzo 1993 dal Tribunale di

sorveglianza di Lecce sui reclami riuniti proposti da Donatiello

Giovanni ed altri, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1993 dal Tribunale di

sorveglianza di Milano sul reclamo proposto da Mellone Ferdinando,

iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis, secondo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni, "nella parte in cui non prevede il controllo

dell'autorità giudiziaria sui provvedimenti del Ministro di grazia e

giustizia e dei suoi delegati che impongono restrizioni della

libertà personale";

che ad avviso del giudice a quo, poiché la norma impugnata

comporta un provvedimento di sospensione del normale trattamento

penitenziario ad opera della pubblica amministrazione (Ministro di

grazia e giustizia), e non prevede alcuna forma di reclamo o

impugnazione in via giurisdizionale, detta disciplina contrasterebbe

con le garanzie sancite dagli artt. 13 e 111 della Costituzione sulla

riserva di giurisdizione in ordine alla restrizione della libertà

personale e sulla possibilità di sindacato giurisdizionale sui detti

provvedimenti;

che anche il Tribunale di sorveglianza di Milano dubita della

legittimità della medesima norma in riferimento agli artt. 3, 24,

primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione; e

quindi, in sintesi: per la mancata previsione di tutela

giurisdizionale avverso i provvedimenti di sospensione del

trattamento penitenziario ordinario (in riferimento all'art. 24 della

Costituzione), per la ingiustificata disparità di trattamento in

raffronto alla possibilità del reclamo giurisdizionale riconosciuta

avverso i provvedimenti ministeriali che dispongono il regime di

sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14- ter

dell'Ordinamento penitenziario (art. 3 della Costituzione), e, infine, per la mancanza di tutela giurisdizionale avverso provvedimenti

della pubblica amministrazione (art. 113 della Costituzione);

Considerato che i provvedimenti di rimessione investono la

medesima norma di legge, e che pertanto i relativi giudizi vanno

riuniti per essere decisi congiuntamente;

che questione sostanzialmente identica a quella sollevata dal

Tribunale di sorveglianza di Milano è già stata esaminata e decisa

con sentenza n. 410/1993 di non fondatezza nei sensi di cui in

motivazione;

che anche per quanto riguarda la questione sollevata dal

Tribunale di sorveglianza di Lecce questa Corte, sia con la citata

sentenza n. 410, sia con la precedente n. 349 del 1993, ha già avuto

modo di esaminare la legittimità della norma sotto profili analoghi

a quelli ora sollevati concludendo per la non fondatezza della

questione sulla base di un'interpretazione aderente al dettato

costituzionale;

che, in particolare, nella sentenza da ultimo citata questa

Corte ha affermato che una corretta lettura della norma non consente

l'adozione di provvedimenti suscettibili di incidere sul grado di

libertà personale del detenuto, ma soltanto di adottare delle misure

che già nella sostanza appartengono alla competenza di ciascuna

amministrazione penitenziaria, e che, pur potendo comportare un

maggiore o minore contenuto afflittivo per chi ad esse è

assoggettato, non esulano dall'ambito delle modalità di esecuzione

di un titolo di detenzione già adottato con le previste garanzie

costituzionali;

che, inoltre, anche la possibilità di ottenere un sindacato

giurisdizionale sulla legittimità di detti provvedimenti è stata

esplicitamente affermata, in entrambe le citate decisioni, come

"costituzionalmente necessaria ai sensi dell'art. 24 della

Costituzione", con riconoscimento della competenza in capo alla

medesima autorità giurisdizionale ordinaria cui è demandato il

controllo sull'applicazione del regime di sorveglianza particolare

disciplinato dagli artt. 14- bis e segg. dell'Ordinamento

penitenziario (v. sentenza n. 410/1993);

che le suddette argomentazioni valgono pienamente ad escludere

ogni contrasto della norma, così interpretata, anche con l'art. 111

della Costituzione invocato dal Tribunale di sorveglianza di Lecce;

che pertanto entrambe le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis, secondo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative

della libertà) sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dal

Tribunale di sorveglianza di Lecce in riferimento agli artt. 13 e 111

della Costituzione, e dal Tribunale di sorveglianza di Milano in

riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA