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Ordinanza 33/1994 ECLI:IT:COST:1994:33 Generato dall'IA

Ordinanza 33/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 33/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice di procedura penale come introdotto dal decreto-legge 13 marzo

Regesto Legislator

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Ordinanza 33/1994 · Corte costituzionale: codice di procedura penale come introdotto dal decreto-legge 13 marzo

Parole chiave

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legittimità della carcerazione preventiva diritto penitenziario pena privativa della libertà regime penitenziario diritti del detenuto mantenimento della carcerazione di sicurezza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del

codice di procedura penale come introdotto dal decreto-legge 13 marzo

1993, n. 60, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 aprile 1993 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Bonvini Davide, iscritta al n. 436 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) n. 2 ordinanze emesse il 17 e 25 marzo 1993 dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nei

procedimenti penali a carico di La Marca Franco e Vona Carmela,

iscritte ai nn. 453 e 467 del registro ordinanze 1993 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 286- bis del

codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13

marzo 1993, n. 60, e che la medesima questione è stata sollevata con

due ordinanze di contenuto analogo, in riferimento agli artt. 2, 3,

primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e

111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Torino;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte la medesima

questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi con un unico provvedimento;

che il decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, non è stato

convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio

1993, sicché, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte

(vedi, da ultimo, l'ordinanza n. 435 del 1993 ed altre ivi

richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del codice di

procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n.

60 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette

da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento

dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101,

primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA