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Ordinanza 325/1994 ECLI:IT:COST:1994:325 Generato dall'IA

Ordinanza 325/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 325/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Lenski Reneo e

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Ordinanza 325/1994 · Corte costituzionale: Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Lenski Reneo e

Parole chiave

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calcolo della rendita di vecchiaia adeguamento della rendita ricalcolo di prestazioni d'invalidità indennità di anzianità mantenimento della previdenza attività lucrativa all'età pensionabile
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, quinto

e/o quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento

pensionistico dei lavoratori marittimi) e 3, ottavo comma, della

legge 27 aprile 1982, n. 287 (recte: 29 maggio 1982, n. 297)

(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia

pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1993 dal

Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Lenski Reneo e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Lenski Reneo e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Domenico V. Caprarulo per Lenski Reneo e Luigi

Cantarini per l'I.N.P.S.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 giugno 1993 nel corso del

procedimento civile promosso da Lenski Reneo contro l'I.N.P.S., il

Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n. 413 del 1984

e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 287 del 1982 (recte:

297/82), "nella parte in cui non prevedono la neutralizzazione, ai

fini della determinazione della retribuzione pensionabile e,

occorrendo, anche ai fini dell'anzianità assicurativa, dei

prolungamenti, ogniqualvolta essi, una volta maturati i trentacinque

anni di anzianità assicurativa, determinano la liquidazione della

pensione in misura inferiore a quella liquidanda e spettante

all'assicurato in assenza del loro accredito";

che il giudice a quo - rilevato che l'interessato lamenta che

l'I.N.P.S., nel riconoscergli una maggiore anzianità, avrebbe

seguito un criterio di calcolo da cui, di fatto, sarebbe derivato un

decremento della pensione - assume che tale effetto di depauperamento

rappresenterebbe "una conseguenza aberrante di una previsione

normativa finalizzata in modo del tutto diverso da quello della

penalizzazione del pensionato che si vede riconosciuta una maggiore

anzianità";

che nel giudizio di fronte alla Corte si sono costituite le

parti del processo a quo: in particolare, la difesa di Lenski Reneo

ha sostenuto la incostituzionalità delle norme impugnate, mentre la

difesa dell'I.N.P.S., dopo aver chiesto che la questione sia

dichiarata inammissibile, si è rimessa, in sede di discussione

orale, alla decisione della Corte;

Considerato che il petitum dell'ordinanza non risulta formulato in

termini univoci, in quanto essa - nel richiedere una declaratoria di

illegittimità delle norme denunciate nella parte in cui non

prevedono la neutralizzazione dei prolungamenti "ai fini della

determinazione della retribuzione pensionabile e, occorrendo, anche

ai fini dell'anzianità assicurativa" - prospetta in realtà due

possibili soluzioni di portata tutt'altro che equivalente, vale a

dire quella intesa ad ottenere una pronunzia alla quale consegua la

neutralizzazione dei prolungamenti solo a fini di determinazione

della retribuzione pensionabile, lasciando ferma l'anzianità

assicurativa ad essi conseguente, e quella orientata a sollecitare

una pronunzia che porti, invece, a neutralizzare i prolungamenti

stessi al duplice, menzionato, effetto;

che, oltretutto, non è dato comprendere se l'effetto più

favorevole all'interessato consegua, nella specie, da un computo

effettuato dal remittente, alla stregua di criteri desumibili dalla

prima ovvero dalla seconda delle prospettate soluzioni;

che, pertanto, la questione è da considerare inammissibile,

attesa l'ancipite formulazione del petitum proposto dall'ordinanza,

dalla cui motivazione, tra l'altro, non emergono elementi sufficienti

per valutare quale fra le soluzioni auspicate sarebbe effettivamente

rilevante ai fini del decidere, in relazione all'oggetto del giudizio

pendente innanzi al Pretore di Milano;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge

26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori

marittimi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982,

n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, dal Pretore di Milano con l' ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA