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Ordinanza 286/1994 ECLI:IT:COST:1994:286 Generato dall'IA

Ordinanza 286/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 286/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 5

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Ordinanza 286/1994 · Corte costituzionale: dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 5

Parole chiave

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contraffazione di merci delitto contro i beni occultamento di beni bene sequestrato accuse di truffa distrazione di valori patrimoniali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 5

febbraio 1994 dal Tribunale di Macerata sulle istanze proposte da De

Santis Lina ed altri (nel procedimento penale a carico di Malasisi

Antero), iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Macerata ha sollevato, in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,

successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,

essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta

dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 176 e 248 del 1994).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma,

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli

artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA