Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 28/1994 ECLI:IT:COST:1994:28 Generato dall'IA

Ordinanza 28/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 28/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

costituzionale dell' articolo 577 del codice di procedura penale", ha

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 28/1994 · Corte costituzionale: costituzionale dell' articolo 577 del codice di procedura penale", ha

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura per diffamazione difesa contro le pratiche commerciali illecite false indicazioni su attività commerciali violazione del diritto d'autore denuncia mendace diritto dei mezzi di comunicazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993

dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di

Kamenetzky Michele, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Kamenetzky Michele, imputato del delitto di diffamazione a mezzo

stampa in danno della società cooperativa a r.l. "Centro ingrosso

fiori", la Corte di appello di Milano, il 25 febbraio 1993, con

ordinanza letta in udienza ha sospeso il giudizio "fino alla

definizione della questione" di legittimità costituzionale pendente

avanti alla Corte costituzionale per "fattispecie analoga sollevata

con ordinanza 24 gennaio 1992 di questa Corte" (di appello);

che con successiva ordinanza in data 11 marzo 1993 la Corte

milanese, in risposta alla memoria presentata dalla difesa del

Kamenetzky, vista la propria ordinanza del 25 febbraio 1993 che

"disponeva la sospensione del giudizio in corso, in quanto davanti

alla Corte costituzionale è pendente questione di legittimità

costituzionale dell' articolo 577 del codice di procedura penale", ha

trasmesso gli atti a questa Corte, integrando così il precedente

provvedimento;

Considerato che con la prima ordinanza, pronunziata all'udienza

del 25 febbraio 1993, la Corte d'appello di Milano, senza aver

formalmente sollevato le questioni di legittimità costituzionale

delle quali non fa che un mero cenno nel corpo della lapidaria

motivazione e, asserendo di averla già rimessa a questa Corte con

altro provvedimento dello stesso ufficio giudiziario, ha

irritualmente sospeso il giudizio "fino alla definizione dell'(altra)

questione sollevata con ordinanza 24 gennaio 1992";

che, con la seconda ordinanza, pronunciata in data 11 marzo

1993, a integrazione della prima, ha disposto l'invio alla Corte

costituzionale di tutti gli atti del procedimento de quo;

che, anche a volerla considerare sollevata, la questione di

costituzionalità riferita per relationem ad altro provvedimento

dello stesso ufficio è priva di qualunque, anche minima,

motivazione;

che la seconda ordinanza con la quale la Corte rimettente ha

inteso dare sostegno alla prima, del tutto priva degli elementi

costitutivi e necessari a delimitare il thema decidendum (non

potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle

norme parametro con quelle "impugnate"), nulla ha sostanzialmente

aggiunto, essendosi limitata a trasmettere gli atti del procedimento

de quo a questa Corte;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA