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Ordinanza 262/1994 ECLI:IT:COST:1994:262 Generato dall'IA

Ordinanza 262/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 262/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Generale nei confronti di Losi Andrea ed altri, iscritta al n. 17 del

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Ordinanza 262/1994 · Corte costituzionale: 17 del

Parole chiave

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responsabilità dell'amministratore dell'eredità responsabilità del successore diritti successori dell'erede responsabilità del capofamiglia responsabilità dell'amministratore porzione legittima
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4,

della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie

locali), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dalla Corte

dei conti nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore

Generale nei confronti di Losi Andrea ed altri, iscritta al n. 17 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità promosso

con atto di citazione del 2 giugno 1988 contro amministratori della

Comunità montana dell'Appennino piacentino e riassunta con atto del

5 novembre 1992 contro gli eredi di uno di essi, la Corte dei conti,

con ordinanza del 6 aprile 1993, pervenuta alla Corte costituzionale

il 12 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma

4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui dispone che

"la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei

dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende

agli eredi";

che il giudice remittente ritiene applicabile alle comunità

montane la legislazione comunale e provinciale in materia di finanza

e di contabilità, incluse le norme relative alla responsabilità

degli amministratori e dei dipendenti;

che la norma impugnata - applicabile nel caso di specie,

trattandosi di eredi di un amministratore di comunità montana

deceduto dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 - è

ritenuta contrastante con i principi di razionalità e di

euguaglianza alla stregua della motivazione della sentenza n. 383 del

1992 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata la questione di

costituzionalità mirante ad ottenere l'estensione della norma a

tutti gli amministratori e i dipendenti pubblici;

che è ravvisata anche la violazione dei principi di buon

andamento e imparzialità dell'amministrazione perché la norma in

esame, da un lato, "legittima, anche a favore degli eredi di un

peculatore, l'arricchimento da causa illecita a danno dell'erario",

dall'altro "fa discendere .. dalla morte di uno dei corresponsabili

in solido un aggravamento della posizione debitoria degli altri

corresponsabili";

Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione è

intervenuto il d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito nella legge 27

ottobre 1993, n. 423, il cui art. 1, comma 6, precisa che la

responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità

sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni "si

estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante

causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato

patrimonialmente";

che la medesima precisazione è ripetuta nell'art. 1, comma 1,

della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che ha generalizzato la norma a

tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti

in materia di contabilità pubblica;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al

giudice rimettente per un riesame della rilevanza della questione

alla stregua delle nuove disposizioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA