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Ordinanza 249/1994 ECLI:IT:COST:1994:249 Generato dall'IA

Ordinanza 249/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 249/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a),

Regesto Legislator

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Ordinanza 249/1994 · Corte costituzionale: 11, lettera a),

Parole chiave

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restrizioni di zona divieto di accedere a un dato territorio aumento delle possibilità di sfruttamento del suolo non attribuzione a una zona violazione degli oneri dell'autorizzazione cambiamento di destinazione di zona edificabile
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a),

della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in

materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici)

promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal Pretore di

Cuneo nel procedimento penale a carico di Gioacchino Giordano

iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della

Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Gioacchino Giordano - imputato, tra l'altro, del reato di cui

all'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 per avere edificato,

mediante sopraelevazione, un immobile destinato ad uffici in area

vincolata, senza la prescritta autorizzazione regionale - il Pretore

di Cuneo, con ordinanza emessa il 16 settembre 1993, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge

regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di

tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici);

che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata

estenderebbe, in difformità rispetto alla disciplina statale, gli

ambiti territoriali non sottoposti al vincolo paesaggistico,

sottraendo ad esso, oltre alle zone A e B, come definite dal decreto

del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, anche le zone a

queste assimilate, cioè i centri edificati, i nuclei minori, le aree

sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o

residua e quelle di completamento;

che è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione

Piemonte, che ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta

infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 1994, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a),

della legge regionale del Piemonte n. 20 del 1989, limitatamente

all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2

aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori,

nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa

esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei

Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed

integrazioni";

che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile,

avendo per oggetto una norma che non fa più parte dell'ordinamento

per essere già stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di

rimessione, costituzionalmente illegittima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge

regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di

tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), sollevata, in

riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di

Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA