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Ordinanza 248/1994 ECLI:IT:COST:1994:248 Generato dall'IA

Ordinanza 248/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 248/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, il

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Ordinanza 248/1994 · Corte costituzionale: Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, il

Parole chiave

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bene sequestrato confisca di valori patrimoniali sequestro conservativo reati contro il patrimonio occultamento di beni assunzione di prove a titolo cautelare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il

15 ottobre 1993 dalla Corte di cassazione, il 9 dicembre 1993 dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, il

14 gennaio 1994 dal Tribunale di Macerata, il 14 febbraio 1994 dal

Tribunale di Lecce ed il 27 dicembre 1993 dal Tribunale di Bologna,

rispettivamente iscritte ai nn. 67, 103, 130, 145 e 150 del registro

ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 11, 12 e 13, prima serie speciale dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di cassazione, il Tribunale di Padova, il

Tribunale di Macerata, il Tribunale di Lecce e il Tribunale di

Bologna hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 42

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che

quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico

provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla

pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo

comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,

essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta

dall'ordinamento, le relative questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili (v. ordinanza n. 176 del 1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 27 e 42 della Costituzione, dalla Corte di cassazione,

dal Tribunale di Padova, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di

Lecce e dal Tribunale di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA