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Ordinanza 23/1994 ECLI:IT:COST:1994:23 Generato dall'IA

Ordinanza 23/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 23/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo

Regesto Legislator

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Ordinanza 23/1994 · Corte costituzionale: 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo

Parole chiave

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allontanamento impedimenti all'allontanamento autorizzazione d'entrata permesso di promuovere un procedimento penale ritorno legittimo divieto di espulsione dei cittadini
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo

politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, promosso con ordinanza emessa il

19 febbraio 1993 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a

carico di Khemiri Mourad Ben Balloum, iscritta al n. 405 del registro

ordinanze 1993, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Khemiri

Mourad Ben Balloum, espulso dal territorio nazionale, il difensore

dell'imputato avanzava un'istanza di rinvio affinché il suo

assistito, previo rilascio di un'autorizzazione da parte della

competente autorità amministrativa, potesse far rientro in Italia

allo scopo di partecipare alla celebrazione del dibattimento;

che, decidendo sull'istanza, il Tribunale ha sollevato, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso

e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei

cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio

dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 39, nella parte in cui non prevede che lo straniero espulso

sia autorizzato al rientro nel territorio nazionale in modo da

consentirgli di partecipare alla fase dibattimentale del procedimento

penale avviato a suo carico;

che, così come ha osservato il Tribunale rimettente, il

decreto-legge 1° luglio 1992, n. 323, modificativo dell'art. 7 del

decreto-legge n. 416 del 1989 (convertito nella legge n. 39 del

1990), aveva espressamente previsto che lo straniero espulso avesse

la facoltà di far rientro in Italia allo scopo di partecipare al

processo instaurato nei suoi confronti;

che essendo decaduto il decreto-legge n. 323 del 1992, per

mancata conversione nei termini di legge, ne dovrebbe conseguire il

rigetto dell'istanza del difensore;

che, tuttavia, un tale provvedimento, frutto del menzionato

assetto legislativo, si risolverebbe, per lo straniero espulso, in

una ingiustificata e deteriore differenza di trattamento rispetto al

cittadino italiano sottoposto al procedimento penale, con conseguente

ingiustificata compressione del diritto di difesa e violazione dei

principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.

Considerato che l'ordinanza di rimessione motiva la questione

sulla base della mancata conversione del decreto-legge n. 323 del

1992, con riferimento all'art. 5, comma 3 (che consente allo

straniero espulso di partecipare al processo instaurato nei suoi

confronti);

che tale norma successivamente riproposta in altri decreti-legge, pure decaduti, è stata infine approvata dal Parlamento

attraverso la conversione del decreto-legge n. 187 del 1993 sì che

costituisce, ora, norma vigente nel nostro ordinamento (articolo 7

della legge n. 39 del 1990, comma 12-quinquies);

che gli atti vanno quindi restituiti al giudice a quo per un

nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA