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Ordinanza 229/1994 ECLI:IT:COST:1994:229 Generato dall'IA

Ordinanza 229/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 229/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993

Regesto Legislator

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Ordinanza 229/1994 · Corte costituzionale: di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993

Parole chiave

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sequestro cautelare sequestrabilità sequestro investigativo legittimità della carcerazione preventiva stato della cosa locata restrizione della proprietà
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993

dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Corbetta

Salvatore, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Lecco ha sollevato, in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, 42, secondo comma, e 111, primo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 324 del

codice di procedura penale nella parte in cui prevede, secondo

l'interpretazione della Corte di cassazione - vincolante nel giudizio

a quo - che i poteri del tribunale del riesame, in caso di

impugnazione del decreto di sequestro preventivo, sono limitati "alla

sola astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un

soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza alcuna

possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica

questione, ne ha dichiarato la non fondatezza con riferimento ai

medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, osservando, fra

l'altro, che la misura cautelare, "pur raccordandosi ontologicamente

ad un reato, inteso questo nella sua realtà fenomenica, può

prescindere totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza",

proprio perché la funzione preventiva non si proietta

necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che,

postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono

riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera

disponibilità può costituire situazione di pericolo" (v. sentenza

n. 48 del 1994);

e che pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale

sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 42, secondo

comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecco

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA