Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 212/1994 ECLI:IT:COST:1994:212 Generato dall'IA

Sentenza 212/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 212/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ministri notificato l'8 gennaio 1994, depositato in Cancelleria il 18

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza 212/1994 · Corte costituzionale: ministri notificato l'8 gennaio 1994, depositato in Cancelleria il 18

Parole chiave

Generato dall'IA
politica del turismo politica regionale tassa di promozione del turismo reati che compromettono le relazioni con gli Stati esteri paesi e territori d'oltremare politica estera
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato l'8 gennaio 1994, depositato in Cancelleria il 18

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

"dichiarazione di intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993

dall'Assessore regionale al turismo della Regione Siciliana e dal

Ministro del turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia

ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Con ricorso notificato l'8 gennaio 1994 e depositato il successivo

18 gennaio il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, per

far dichiarare che non spetta ad essa stipulare un accordo con la

Repubblica di Tunisia in materia di turismo, senza avere informato

preventivamente il Governo per acquisirne la necessaria intesa o il

consenso. Di conseguenza il ricorrente chiede che sia annullata

l'adesione della Regione alla "dichiarazione di intenti" sottoscritta

a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo e dal

Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia. Questo atto

invaderebbe competenze riservate allo Stato in materia di politica

estera e di stipulazione di accordi con altri Stati. La lesione si

manifesterebbe sia in aspetti attinenti alla procedura ed alla forma,

che nel contenuto dell'atto.

Quanto al primo aspetto, il Governo è venuto a conoscenza della

sottoscrizione dell'accordo solo a seguito di informazioni richieste

alla Regione e da questa trasmesse con nota datata 3 novembre 1993,

pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 novembre

successivo. Inoltre la "dichiarazione di intenti" sarebbe stata posta

in essere dalla Regione con un ente non omologo e sottoscritta da un

assessore, organo a ciò non abilitato.

Quanto al contenuto, la dichiarazione di intenti muove

espressamente "nell'ambito dei rapporti di amicizia e cooperazione

tra la Repubblica di Tunisia e la Repubblica Italiana" ed è

orientata a promuovere ed incoraggiare gli scambi turistici, le borse

di studio, l'apertura di rappresentanze in questo settore, i contatti

tra operatori turistici, l'integrazione delle stazioni portuali nei

circuiti delle crociere e lo sviluppo del turismo nautico, con

aspetti che il Governo ritiene vengano ad incidere nella materia

dell'immigrazione. La dichiarazione di intenti toccherebbe, quindi,

competenze riservate in via esclusiva allo Stato.

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, proponendo

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, ha

chiesto l'annullamento della "dichiarazione di intenti" sottoscritta

a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo e dal

Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia, in quanto: a) è

stata negoziata e sottoscritta senza informare previamente il Governo

e senza averne ottenuto la necessaria intesa, accordo o assenso; b)

è stata stipulata con un ente non omologo alla Regione, superando i

limiti propri degli "atti di mero rilievo internazionale"; c) è

stata sottoscritta da un organo regionale, l'Assessore al turismo, a

ciò non abilitato; d) toccherebbe una materia di competenza statale.

2. - Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la

sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la

Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la

necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di

attribuzioni statali (sentenze n. 204 e 290 del 1993).

La "dichiarazione di intenti" in questione, sottoscritta

dall'Assessore al turismo della Regione Siciliana senza la preventiva

intesa o assenso del Governo, è lesiva della sfera di attribuzioni

dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione della

riconducibilità delle materie trattate dalla "dichiarazione" stessa

alla sfera di attribuzioni regionali.

La "dichiarazione di intenti" deve essere pertanto, per quanto

concerne gli atti posti in essere dalla Regione Siciliana, annullata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione il potere di stipulare la

"dichiarazione di intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993

dall'Assessore al turismo della Regione Siciliana, e di conseguenza

annulla tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA