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Ordinanza 205/1994 ECLI:IT:COST:1994:205 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to military code article 39 regarding ignorance of law.

Numero d'incarto Ordinanza 205/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 39 of the Military Penal Code manifestly inadmissible. The military court argued that the defendant's failure to appear was due to not receiving a summons notice, claiming ignorance of the specific legal requirement. The Court rejected this by ruling that ignorance of the abstract legal duty remains inexcusable, even if the defendant was unaware of the specific administrative act triggering it.

Regesto Legislator

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Art. 39 c.p.m.p.; Art. 47 c.p.: The ignorance of the abstract legal duty constituting the military obligation remains inexcusable, even when the defendant is unaware of the specific administrative act that concretely triggers such duty.

Parole chiave

Generato dall'IA
military penal code ignorance of law personal responsibility administrative summons constitutional admissibility military duty legal error chiamata al servizio militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 c.p.m.p.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
Art. 47 c.p.
39 non limita la disciplina dell'errore di fatto sancita dall'art. 47
Art. 5 c.p.
come prescrive l'art. 543, secondo comma, del Regolamento di
Art. 3 Cost.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
Art. 27 Cost.
R.D. 3 aprile 1942, n. 1133
esecuzione approvato con R.D. 3 aprile 1942, n. 1133, con la

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 247 del 1991
ordinanza n. 247 del 1991.
Sentenza n. 325 del 1989
avendo affermato nella sentenza n. 325 del 1989 che il medesimo art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice

di penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 21

settembre 1993 dal Tribunale Militare di Padova nel procedimento

penale a carico di Mirelli Giovanni, iscritta al n. 720 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale Militare di Padova, dopo aver premesso

di procedere nei confronti di un giovane per il reato di mancanza

alla chiamata, ha osservato che l'imputato si è difeso asserendo che

l'omessa presentazione era dipesa dalla mancata notificazione della

cartolina precetto, evenienza, questa, che, aggiunta all'avvertenza

riportata a tergo del congedo illimitato provvisorio, ove era

menzionato l'obbligo di presentarsi alla ricezione della cartolina

precetto di chiamata alle armi, ha verosimilmente ingenerato

nell'imputato il convincimento che il dovere di presentazione sorga

solo a seguito della notificazione del precetto personale, e non,

come prescrive l'art. 543, secondo comma, del Regolamento di

esecuzione approvato con R.D. 3 aprile 1942, n. 1133, con la

pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi;

che alla luce di tali circostanze il Tribunale medesimo

"ripropone" questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del

codice penale militare di pace rilevando come questa Corte, pur

avendo affermato nella sentenza n. 325 del 1989 che il medesimo art.

39 non limita la disciplina dell'errore di fatto sancita dall'art. 47

del codice penale, ha omesso in quella ed in altre pronunce di

entrare "nel merito dell'inescusabilità dell'ignoranza di diritto

delle norme costitutive dei doveri militari"; sicché, rilevato che

nella specie l'imputato ha ignorato il contenuto del manifesto, "ma

in origine e principalmente ha ignorato la normativa posta dal citato

art. 543", e poiché tale ignoranza è considerata

incondizionatamente inescusabile dall'art. 39 del codice penale

militare di pace, il giudice a quo censura quest'ultima norma per

violazione del principio della personalità della responsabilità

penale che questa Corte ha già avuto modo di riconoscere con

riferimento all'art. 5 del codice penale, formulandosi il conseguente

auspicio che la medesima statuizione venga ora estesa alla norma

oggetto di impugnativa, "trattandosi pur sempre di materia penale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

essere la stessa analoga ad altra già decisa da questa Corte con

ordinanza n. 247 del 1991.

Considerato che questa Corte - come lo stesso giudice a quo

rammenta - ha da tempo affermato il principio che per "ignoranza dei

doveri" deve intendersi "ignoranza delle fonti normative dei doveri",

mentre "gli atti amministrativi che condizionano il dovere in

concreto sono "fatti" od "atti" (come il manifesto) che rendono

operante il dovere in astratto disciplinato dalla norma giuridica, e

perciò si ricollegano al principio di cui alla prima parte dell'art.

47 del codice penale", cosicché l'errore sul manifesto, proprio

perché vertente "sul presupposto storico per l'attuazione del dovere

in concreto" assume rilevanza "anche nell'area dell'art. 39 del

codice penale militare di pace" (v. ordinanza n. 247 del 1991 e

sentenza n. 325 del 1989);

che lo stesso giudice a quo espressamente afferma, evidenziando

per di più non pochi elementi a discolpa, che l'imputato "senza

dubbio ha ignorato il contenuto del manifesto di chiamata" e che tale

errore deve essere ricondotto alla disciplina dell'art. 47 del codice

penale, cosicché viene ad assumere una connotazione di totale

irrilevanza ai fini del decidere la dedotta e presupposta ignoranza

del citato art. 543 del R.D. n. 1133 del 1942 che lo stesso

remittente evoca, non senza un qualche artificio logico, per proporre

nuovamente questione di legittimità costituzionale della regola

sancita dal più volte citato art. 39 del codice penale militare di

pace;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA