Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 203/1994 ECLI:IT:COST:1994:203 Generato dall'IA

Ordinanza 203/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 203/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 203/1994 · Corte costituzionale: prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare

Parole chiave

Generato dall'IA
ammissione del pubblico ministero controinterrogatorio del ministero pubblico costituzionalità ricusazione del pubblico ministero margine d'apprezzamento del ministero pubblico principio d'ufficio e principio inquisitorio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre

1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Roma nel procedimento penale a carico di Maraffi Carlo, iscritta al

n. 750 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77, 25

e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare

il g.i.p. presso il Tribunale che abbia ordinato al p.m. la

formulazione dell'imputazione coatta";

che, secondo il giudice a quo, respingendo la richiesta di

archiviazione ed ordinando di formulare l'imputazione, il giudice per

le indagini preliminari compie una valutazione non formale, ma di

contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della

sussistenza delle condizioni per assoggettare l'imputato a giudizio

di merito; sicché demandare la funzione di udienza preliminare allo

stesso soggetto che, di fatto, ha dato impulso all'azione penale

"dibattendo la contraria opinione del p.m.", contrasta con i

suindicati precetti costituzionali "sotto i diversi profili della

separazione tra funzioni requirenti e giudicanti e dell'indipendenza

del giudice come certezza di imparzialità e terzietà";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che la questione, in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza

n. 502 del 1991; e, in riferimento sia ai suddetti parametri sia agli

artt. 25 e 101 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 124 del 1992 e manifestamente infondata con

l'ordinanza n. 162 del 1992;

che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili

nuovi;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA