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Ordinanza 187/1994 ECLI:IT:COST:1994:187 Generato dall'IA

Ordinanza 187/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 187/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 187/1994 · Corte costituzionale: 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la

Parole chiave

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conformità alla licenza edilizia autorizzazione in materia di protezione della natura prescrizioni di zona divieto di accedere a un dato territorio autorizzazione eccezionale autorizzazione parziale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies

aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale)

dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,

recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promosso con

ordinanza emessa il 9 giugno 1993 dal Pretore di Bergamo nel

procedimento penale a carico di Mosconi Danilo ed altro, iscritta al

n. 789 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, nel corso di un procedimento

penale a carico di Mosconi Danilo ed altro, con ordinanza emessa il 9

giugno 1993 (R.O. n. 789 del 1993), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al d.-l. 27

giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431,

il quale punisce ogni violazione delle disposizioni contenute nel

medesimo decreto - e, quindi, ogni intervento edilizio compiuto, in

zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta

autorizzazione regionale - con le sanzioni previste dall'art. 20

della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella

parte in cui infligge il medesimo trattamento sanzionatorio, sul piano sia della pena edittale che estintivo, tanto all'autore del fatto

che non abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria che a quello che

tale autorizzazione abbia conseguito, si porrebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza

e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto al disposto

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a norma della quale la

concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali da essa

previsti in materia edilizia;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione non

fondata con la sentenza n. 269 del 1993, e, quindi, manifestamente

infondata con l'ordinanza n. 510 del 1993;

che non sono stati addotti motivi nuovi sui quali possa fondarsi

una diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 10 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27

giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di

particolare interesse ambientale) dalla legge di conversione 8 agosto

1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la

tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni

dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA