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Ordinanza 175/1994 ECLI:IT:COST:1994:175 Generato dall'IA

Ordinanza 175/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 175/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore

Regesto Legislator

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art. 442 cod. proc. civ; Ordinanza 175/1994 · Corte costituzionale: danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore

Parole chiave

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prestazioni compensative indennizzo dei rifugiati compensazione della rendita d'invalidità compensazione ed assistenza ai passeggeri accredito per compiti assistenziali pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod. proc. civ
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1992

dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra il

Ministero dell'Interno e Trifone Maria, iscritta al n. 758 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da

Maria Trifone contro il Ministero dell'Interno per il pagamento

dell'indennità di accompagnamento, più interessi legali e

rivalutazione monetaria, il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza

dell'8 luglio 1992, pervenuta a questa Corte il 6 dicembre 1993, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo

comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 442

cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del

giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme

di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza, di

determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior

danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore

del suo credito, analogamente a quanto, in virtù della sentenza n.

156 del 1991, è previsto per i crediti relativi a prestazioni di

previdenza sociale;

che, secondo il giudice remittente, la norma denunziata

determina una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti

previdenziali e crediti assistenziali, in contrasto con

l'equiparazione delle due categorie, sotto il profilo funzionale,

già affermata dalla sentenza n. 85 del 1979 di questa Corte;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile.

Considerato che la questione è già stata sottoposta a questa

Corte la quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella

parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di

condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a

prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo

trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale

in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno

sofferto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. - già

dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza

n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di

L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA