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Ordinanza 167/1994 ECLI:IT:COST:1994:167 Generato dall'IA

Ordinanza 167/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 167/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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"Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa",

Regesto Legislator

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Ordinanza 167/1994 · Corte costituzionale: "Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa",

Parole chiave

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Stato regionale conti regionali ente pubblico territoriale stato richiesto bulgaria. Regioni competenza legislativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e

10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante:

"Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa",

promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato

il 15 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 22 successivo ed

iscritto al n. 60 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso

notificato il 15 ottobre 1993 e depositato il successivo 22 ottobre

1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359

(Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa),

deducendo la violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125

della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46,

primo comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 4);

che, in particolare, le disposizioni impugnate riguardano

l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1);

l'individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle

funzioni di pubblico ministero presso la Corte medesima (art. 2); la

individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al

controllo della stessa Corte, nonché dei modi e dei contenuti di

detto controllo successivo (art. 7); infine, la istituzione dei

servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e

le relative modalità di funzionamento (art. 9);

che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate

contrasterebbero con i principi che regolano la decretazione

d'urgenza e la riserva di legge formale, prevista dagli artt. 100,

secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione e

sarebbero al tempo stesso variamente lesive delle sue competenze,

come pure dei principi costituzionali in materia di controllo sugli

atti delle regioni e di tutela delle minoranze linguistiche

riconosciute;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero

respinto;

Considerato che il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, non è

stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, serie generale, del 15 novembre 1993, n.

268;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 506 del 1993, sul precedente

decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, che conteneva analoga

disciplina), le questioni di legittimità costituzionale sollevate

dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del

decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di

legittimità dell'azione amministrativa), sollevate dalla Regione

autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe,

per violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della

Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo

comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 4.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA