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Sentenza 162/1994 ECLI:IT:COST:1994:162 Generato dall'IA

Sentenza 162/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 162/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Sentenza 162/1994 · Corte costituzionale: ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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rendita d'invalidità per coniugi pensione d'invalidità mezza rendita d'invalidità ricongiungimento familiare inverso rendita per vedovo durata del matrimonio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo

comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della

legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma,

del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in

materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 1

giugno 1993 dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul

ricorso proposto da Ranaglia Elvira, iscritta al n. 631 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Con ordinanza emessa il 1 giugno 1993, la Corte dei conti, Sezione

III giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della

Costituzione, dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968,

n. 313, e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.

915, nella parte in cui dispongono che il trattamento di

riversibilità in materia pensionistica di guerra spetta alla vedova

"purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata

prole ancorché postuma".

Il giudizio a quo è stato promosso da Ranaglia Elvira avverso il

decreto con il quale il Ministro del tesoro, non avendo riscontrato

la sussistenza delle predette condizioni, le ha negato il trattamento

di riversibilità, quale vedova di Moghilin Nicolaj, già in

godimento di pensione di guerra di settima categoria.

Premette l'ordinanza che la Corte costituzionale, con la sentenza

n. 450 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale

dell'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40 del

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che subordinavano il riconoscimento

della pensione di guerra indiretta, in favore della vedova, alla

condizione della durata del matrimonio non inferiore all'anno ovvero

della nascita di prole ancorché postuma.

Alla stregua delle motivazioni contenute nella sentenza richiamata

(come pure nelle sentenze nn. 123 del 1990 e 189 del 1991), il

remittente ritiene non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale delle norme indicate, in riferimento agli

artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 59, primo comma,

della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, contrastino con gli articoli 3, 29 e

31 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che - quando il

militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una

infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della

tabella A annessa alla legge venga a morire per cause diverse da

quelle che hanno determinato l'invalidità - il trattamento di

riversibilità spetta alla vedova, "purché il matrimonio sia durato

non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma".

2. - La questione è fondata.

Come rammenta l'ordinanza di rimessione, la Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo

comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40, terzo

comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non

consentivano al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra

quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano

state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la

morte del militare o del civile, fosse durato, senza nascita di prole

ancorché postuma, meno di un anno (sentenza n. 450 del 1991). A

fondamento di tale pronunzia fu addotto che, nella sfera personale di

chi siasi risolto al matrimonio, non può e non deve sfavorevolmente

incidere alcunché di estraneo, al di fuori di quelle sole regole,

anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo, cui tra

l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve

rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai

diritti essenziali della persona umana ed alle sue fondamentali

istanze. Tale scelta si sottrae, dunque, ad ogni forma di

condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in

origine, dall'ordinamento.

Va ricordato, altresì, che, per le stesse ragioni, sia prima che

dopo la richiamata sentenza, sono state espunte dall'ordinamento

altre norme pensionistiche che, sotto il profilo dell'esigenza di una

durata minima del matrimonio, ponevano limitazioni all'acquisizione

del diritto a pensione da parte della vedova, sia nella

regolamentazione dell'area dell'impiego pubblico che in quella del

settore privato (sentenze nn. 123 del 1990, 189 del 1991 e 1 del

1992).

3. - Tanto premesso, osserva la Corte come nel medesimo ordine di

considerazioni rientri anche la questione proposta dal giudice a quo,

il cui accoglimento, con conseguente declaratoria di illegittimità

costituzionale delle norme denunciate, consente, tra l'altro, di

ricondurre ad omogeneità di disciplina, nell'ambito della

pensionistica di guerra, le fattispecie considerate nelle norme qui

impugnate, rispetto a quelle oggetto della già ricordata sentenza n.

450 del 1991.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma,

della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione

pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23

dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni

di guerra), limitatamente alle parole "purché il matrimonio sia

durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA