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Ordinanza 158/1994 ECLI:IT:COST:1994:158 Generato dall'IA

Ordinanza 158/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 158/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed

Regesto Legislator

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art. 4 della Costituzione; Ordinanza 158/1994 · Corte costituzionale: 312 (Interventi straordinari ed

Parole chiave

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lavoratori anziani età legale di pensionamento discriminazione fondata sull'età anzianità di servizio assicurazione generale di vecchiaia durata dell'incapacità lavorativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 4 della Costituzione
in vecchiaia, e dell'art. 4 della Costituzione, che riconosce a tutti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed

integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni

concertistiche assimilate), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4

dicembre 1992 dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale sui

ricorsi proposti dell'Ente Autonomo Lirico Teatro dell'Opera di Roma

contro Capilongo Anna Maria e Loreti Luisa, iscritte ai nn. 661 e 662

del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Capilongo Anna Maria e Loreti

Luisa nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(giudicando sui ricorsi in appello proposti dall'Ente autonomo lirico

teatro dell'Opera di Roma per l'annullamento delle sentenze del

Tribunale amministrativo per il Lazio 11 marzo 1991, n. 479 e n. 483,

che hanno dichiarato il diritto delle dipendenti Luisa Loreti e Anna

Maria Capilongo di essere trattenute in servizio oltre i

sessant'anni, limite massimo d'età previsto dall'accordo collettivo

di lavoro, e fino al sessantacinquesimo anno di età), con due

ordinanze di analogo tenore ha sollevato, in relazione agli artt. 3,

4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge

13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude che si applichi ai

dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi quanto disposto

dall'art. 6 del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,

con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;

che secondo il giudice a quo detta esclusione deve essere

verificata alla luce dell'art. 3, sotto il profilo della disparità

di trattamento, dell'art. 38, secondo e quarto comma, che garantisce

ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita anche

in vecchiaia, e dell'art. 4 della Costituzione, che riconosce a tutti

i cittadini il diritto al lavoro;

che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che sono intervenute in giudizio le parti private, appellate e

appellanti incidentali nei processi innanzi al Consiglio di Stato,

sostenendo la fondatezza della questione e richiamando in particolare

le sentenze di questa Corte nn. 282 del 1991, 444 del 1990, 207 del

1986.

Considerato che i due giudizi, in quanto prospettano la stessa

questione, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con la sent. n. 475 del 1993, ha dichiarato

l'infondatezza di questione identica a quella in esame, e che non

sono addotti profili nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma,

della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed

integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni

concertistiche assimilate), nella parte in cui esclude

l'applicabilità, per i dipendenti non artisti degli enti lirici

autonomi, dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791

(Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con

modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata dal

Consiglio di Stato, in relazione agli artt. 3, 4, e 38, secondo e

quarto comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA