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Sentenza 154/1994 ECLI:IT:COST:1994:154 Generato dall'IA

Sentenza 154/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 154/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 97 della Costituzione; Sentenza 154/1994 · Corte costituzionale: 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

Parole chiave

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servizio pubblico compito di diritto pubblico perturbamento di pubblici servizi surrogazione dell'ente pubblico acque di scarico non inquinate ente di pubblica utilità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
interrotto, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, perché
art. 97 della Costituzione
con l'art. 97 della Costituzione, perché non assicurano
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera

a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio

1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),

promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1992 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto dal

Comune di Genova contro la Provincia di Genova ed altra, iscritta al

n. 579 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Genova;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato Pasquale Germani per il Comune di Genova.

1. - Con ordinanza del 16 aprile 1992, il Tribunale amministrativo

regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della

legge 10 maggio 1976, n. 319.

Secondo il Giudice remittente le dette norme, prevedendo, in

materia di tutela delle acque dall'inquinamento, una stessa

disciplina tanto per i privati che per i comuni che assumono la

titolarità di scarichi, quali le pubbliche fognature, costituenti un

servizio pubblico che non può essere interrotto, si porrebbero in

contrasto, per la loro irragionevolezza, con l'art. 3 della

Costituzione, e, per la loro inidoneità ad assicurare l'ordinato

esplicarsi dell'operato della pubblica amministrazione, con l'art. 97

della Costituzione.

2. - Nel giudizio di fronte alla Corte si è costituito il Comune

di Genova, sostenendo la fondatezza della questione come prospettata

nell'ordinanza di rimessione.

3. - In prossimità dell'udienza la difesa del Comune di Genova ha

presentato una ulteriore memoria nella quale, nel ribadire le

argomentazioni già svolte, si rileva, tra l'altro, che, ove la Corte

dovesse ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale,

si renderebbe inapplicabile, per evidente contrasto con i principi

che hanno dato luogo al presente giudizio di legittimità

costituzionale, anche la legge regionale 1 settembre 1982, n. 38, là

dove prevede un termine per il completamento dei lavori di

adeguamento degli scarichi fognari.

Ove la Corte dovesse, invece, ravvisare nella legge n. 319 del

1976 una disciplina diversificata, in funzione delle diverse

fattispecie obiettive, non si sottrarrebbe alla censura di

incostituzionalità la normativa regionale, là dove impone

l'osservanza di un termine perentorio per l'adeguamento degli

scarichi.

1. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità

costituzionale degli artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21,

secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, con la quale, per

tutelare le acque dall'inquinamento, sono stati disciplinati gli

scarichi pubblici e privati nelle acque stesse.

Secondo il giudice remittente, le norme in parola, prevedendo una

stessa disciplina per l'adeguamento degli scarichi esistenti, tanto

per i privati che per i comuni, relativamente alle pubbliche

fognature, costituenti un pubblico servizio che non può essere

interrotto, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, perché

disciplinano allo stesso modo situazioni nettamente diverse, nonché

con l'art. 97 della Costituzione, perché non assicurano

adeguatamente "l'ordinato esplicarsi dell'operato della pubblica

amministrazione e lo stesso conseguimento dei fini propri della

legge".

Vengono perciò denunciati:

l'art. 1, lettera a), della legge n. 319 del 1976, che include

in un'unica disciplina gli scarichi privati e pubblici;

l'art. 8, secondo comma, che prevede un termine massimo entro il

quale debbono attuarsi i fini dei piani regionali di risanamento

delle acque;

l'art. 21, secondo comma, che comporta l'applicazione di

sanzioni penali in misura non diversificata al soggetto pubblico come

al privato.

2. - La questione è inammissibile.

Occorre, infatti, considerare che la Regione Liguria ha provveduto

a dare applicazione ai principi della menzionata normativa statale,

con legge regionale 1 settembre 1982, n. 38 (contenente la disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano nelle pubbliche fognature) e successive

modificazioni di cui alle leggi regionali 8 novembre 1983, n. 36 e 3

novembre 1986, n. 30.

In particolare, per gli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti esistenti, l'art. 23 della predetta legge regionale n.

38 del 1982 ha previsto l'adeguamento alle disposizioni di legge,

sulla base di programmi da attuarsi previa autorizzazione

dell'autorità competente al controllo, individuata, ai sensi

dell'art. 6 della legge regionale, nell'Amministrazione provinciale,

per quanto attiene agli scarichi delle pubbliche fognature con

recapito in corsi d'acqua superficiali, nelle acque di transizione e

nel mare territoriale.

Il quarto comma dell'art. 23 ha imposto l'attuazione dei programmi

di adeguamento degli scarichi entro il termine del 31 maggio 1986

(poi prorogato dalla legge regionale n. 30 del 1986, al 31 maggio

1987).

Tanto premesso, occorre osservare che, come risulta dall'ordinanza

di rimessione, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della

Liguria è in discussione la legittimità della delibera con la quale

l'Amministrazione provinciale, preso atto che il programma di

adeguamento degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel

Comune di Genova non è stato autorizzato prima della scadenza del

regime transitorio stabilito dall'art. 23 della legge regionale n. 38

del 1982 e successive modificazioni, ha diffidato il Comune stesso a

presentare istanza di autorizzazione per i singoli scarichi ai sensi

dell'art. 4 della medesima legge.

Poiché le norme di quest'ultima non sono fra quelle delle quali

l'ordinanza del giudice a quo richiede che venga vagliata la

conformità a Costituzione, ne consegue che una pronunzia di questa

Corte, anche se, in ipotesi, caducatoria della normativa statale, non

investirebbe, facendola venir meno, la normativa regionale contenuta

nella legge n. 38 del 1982, ai sensi della quale risulta assunto il

provvedimento amministrativo oggetto del giudizio stesso. Donde,

conclusivamente, l'inammissibilità, per irrilevanza ai fini del

decidere, della questione così come prospettata nell'ordinanza di

rimessione. A ciò va aggiunto un ulteriore motivo di irrilevanza, e

quindi di inammissibilità relativamente ad una delle norme

denunciate e cioè l'art. 21, secondo comma, della legge n. 319 del

1976, che, essendo norma incriminatrice volta a sanzionare penalmente

comportamenti in contrasto con la legge, non rientra, comunque, fra

quelle che il giudice amministrativo remittente si trova a dover

applicare nella fattispecie portata al suo esame.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21, secondo comma,

della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA