Ordinanza 145/1994 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente nel procedimento per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994; Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 145/1994 · Corte costituzionale: 44 del 17 febbraio 1994; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994; Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Testo completo
ha pronunciato la seguente nel procedimento per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994; Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che l'ultimo capoverso della motivazione e il dispositivo della ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994 siano corretti nel modo che segue: inserire la parola "manifestamente" prima della parola "inammissibile" nell'ultimo capoverso della motivazione e nel dispositivo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA