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Ordinanza 133/1994 ECLI:IT:COST:1994:133 Generato dall'IA

Ordinanza 133/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 133/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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che, ancorché formulate nei confronti dell'intero decreto-legge, le censure della Regione Calabria concernono, in particolare,

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione, art. 123 della Costituzione, art. 117 della Costituzione; Ordinanza 133/1994 · Corte costituzionale: che, ancorché formulate nei confronti dell'intero decreto-legge, le censure della Regione Calabria concernono, in particolare,

Parole chiave

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amministrazione regionale diritto regionale ambito di applicazione della normativa delegazione legislativa stato richiesto politica del governo

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
dell'art. 97 della Costituzione e a quelli affermati nella sentenza
art. 123 della Costituzione
competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, gli
art. 117 della Costituzione
inciderebbero sulle competenze regionali violando l'art. 117 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19

novembre 1993, n. 463 (Disciplina della proroga degli organi

amministrativi) promosso con ricorso della Regione Calabria,

notificato il 14 dicembre 1993, depositato in cancelleria il 17

successivo ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di

legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 19

novembre 1993, n. 463 (Disciplina della proroga degli organi

amministrativi), deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 121,

122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione;

che, ancorché formulate nei confronti dell'intero decreto-legge, le censure della Regione Calabria concernono, in particolare,

le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, secondo comma, 6 e 8 del

decreto-legge n. 463 del 1993, ma solo per la eventualità che l'art.

9, primo comma, dello stesso decreto-legge - il quale stabilisce che

le disposizioni di quest'ultimo atto si applicano nei confronti delle

regioni a statuto ordinario fino a quando queste ultime non avranno

adeguato i loro ordinamenti ai principi generali ivi contenuti - sia

ritenuto tale da determinare l'abrogazione della normativa regionale

vigente (nel caso: della legge della Regione Calabria 5 agosto 1992,

n. 13, che ha adeguato la legislazione regionale ai principi

dell'art. 97 della Costituzione e a quelli affermati nella sentenza

n. 208 del 1992 di questa Corte);

che, infatti, ove l'interpretazione dell'art. 9, primo comma,

del decreto-legge impugnato, fosse quella paventata dalla ricorrente,

la disciplina denunziata sarebbe illegittima, in quanto:

a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in

caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla

designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi

scaduti, contenuta nell'art. 4, secondo comma, violerebbe sia le

competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici, sia le

competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, gli

artt. 121 e 122 della Costituzione, se riferita alle nomine di

competenza del Consiglio regionale, perché verrebbe ad attribuire al

presidente del Consiglio regionale funzioni di rilevanza esterna;

b) la previsione della proroga degli organi amministrativi

scaduti e degli atti da questi compiuti, limitatamente agli atti

urgenti e indifferibili (art. 3), nonché la previsione della

nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti (art. 6)

inciderebbero sulle competenze regionali violando l'art. 117 della

Costituzione;

c) la previsione della convalida degli atti di ricostituzione

degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali

sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione, e

cioè sulla base dei decreti-legge che hanno preceduto quello

impugnato nel presente giudizio, violerebbe sia l'art. 77, ultimo

comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, secondo comma,

lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia la competenza

regionale in materia di organizzazione di uffici ed enti, non potendo

le regioni revocare gli atti illegittimi compiuti dai loro presidenti

e provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti.

Considerato che il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 non è

stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13

del 18 gennaio 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 74 del 1994), le questioni

sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e

9, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 (Disciplina della

proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione

Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli

artt. 117, 118, 121, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA