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Ordinanza 85/1993 ECLI:IT:COST:1993:85 Generato dall'IA

Ordinanza 85/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 85/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Regesto Legislator

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Ordinanza 85/1993 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena pena pecuniaria sospesa commutazione della pena pecuniaria esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzioni penali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dal Magistrato di

sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei

confronti di Spadaccini Ferdinando ed altro, iscritta al n. 504 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabiliscono un

tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede

di conversione della pena pecuniaria;

Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla

Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanze n. 152 e

n. 277 del 1992;

e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal

Magistrato di sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA