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Ordinanza 83/1993 ECLI:IT:COST:1993:83 Generato dall'IA

Ordinanza 83/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 83/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo

Regesto Legislator

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Ordinanza 83/1993 · Corte costituzionale: 1, primo

Parole chiave

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favoreggiamento liberazione condizionale convalida del sequestro chiusura della procedura di assistenza giudiziaria animus societatis riesame della curatela
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo

comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza

emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona

sulle istanze proposte da Capecci Domenico, iscritta al n. 468 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte,

della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo

comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in

relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena

per la liberazione anticipata presentate dai condannati per taluni

delitti, che simili istanze possano trovare accoglimento "solo se

sono stati acquisiti elementi tali da far escludere l'attualità di

collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva", previa

richiesta da parte del magistrato di sorveglianza ai competenti

comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato che questa Corte, con ordinanze n. 271 e n. 350 del

1992, ha già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni;

che, peraltro, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra l'altro, "novellato"

la norma denunciata, sia facendo un'eccezione al regime previgente

proprio per l'istituto della liberazione anticipata, sia con

l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte

le "misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della

legge 26 luglio 1975, n. 354";

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano

restituiti al giudice a quo perché verifichi se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante

(cfr. ordinanze n. 413 e n. 483 del 1992).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA