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Ordinanza 74/1993 ECLI:IT:COST:1993:74 Generato dall'IA

Ordinanza 74/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 74/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 38 della Costituzione, art. 136 della Costituzione, art. 77 della Costituzione; Ordinanza 74/1993 · Corte costituzionale: 38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Parole chiave

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rendita per menomazione dell'integrità reintegrazione dei beneficiari di una rendita aliquota della rendita d'invalidità riduzione della rendita diritti a pensione scala decrescente dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
con l'art. 3 della Costituzione sia perché discrimina
art. 38 della Costituzione
prescrizione; con l'art. 38 della Costituzione perché tale effetto
art. 136 della Costituzione
giurisdizionale; con l'art. 136 della Costituzione, in quanto
art. 77 della Costituzione
418 del 1991; dell'art. 77 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2,

del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia

previdenziale), convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, dell'art.

16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in

materia di finanza pubblica), e dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20

marzo 1992, n. 237 (Misure urgenti in campo economico ed interventi

in zone terremotate), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1992

dal pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Spinabelli Maria ed altre e l'I.N.P.S., iscritta al n. 478 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Spinabelli Maria nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da

Maria Spinabelli e altre, titolari di pensione diretta integrata al

minimo e di pensione di riversibilità, per ottenere la

riliquidazione della seconda pensione con integrazione al minimo

nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di Parma, con ordinanza del 22 aprile 1992, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103,

convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale, in relazione

alle controversie in materia di previdenza sociale, precisa che i

termini previsti dall'art. 47, primo e secondo comma, del d.P.R. 30

aprile 1970, n. 639, per l'esercizio dell'azione giudiziaria sono

posti a pena di decadenza dal diritto ai ratei pregressi delle

prestazioni previdenziali, aggiungendo che la disposizione ha

efficacia retroattiva salvo che per i processi in corso alla data di

entrata in vigore del decreto;

b) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di

previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento

della prestazione è portato in detrazione dalle somme eventualmente

spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della

prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;

c) dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237,

portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del

d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre

1983, n. 638, "nel senso che nel caso di concorso di due o più

pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza

anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto,

l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su

una sola delle pensioni";

che, ad avviso del giudice remittente, la norma sub a) contrasta

con l'art. 3 della Costituzione sia perché discrimina

ingiustificatamente a seconda che la domanda giudiziale sia stata

proposta prima o dopo l'entrata in vigore del decreto, sia perché

collega irrazionalmente la perdita del diritto a comportamenti per i

quali precedentemente non erano previsti termini di decadenza o

prescrizione; con l'art. 38 della Costituzione perché tale effetto

privativo è disposto "in danno di soggetti deboli e riconosciuti

meritevoli di particolare tutela"; con gli artt. 101, 102 e 104 della

Costituzione, in quanto violerebbe l'indipendenza della funzione

giurisdizionale; con l'art. 136 della Costituzione, in quanto

impedirebbe l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte

costituzionale relative all'integrazione al minimo;

che la norma sub b) è ritenuta contraria agli artt. 3 e 38

della Costituzione perché produce disparità di trattamento tra

crediti previdenziali e crediti di lavoro, nonché all'art. 136 della

Costituzione perché contraddice la sentenza n. 156 del 1991 di

questa Corte;

che la norma sub c) è ritenuta lesiva dell'art. 3 della

Costituzione, dovendosi considerare irrazionale il ricorso allo

strumento dell'interpretazione autentica per effettuare una

sostanziale modifica legislativa; dell'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, perché non garantisce al lavoratore mezzi adeguati

alle proprie esigenze di vita; dell'art. 136 della Costituzione,

perché vanifica le sentenze costituzionali che hanno dichiarato

illegittime le norme impeditive della doppia integrazione al minimo,

e in particolare la sentenza n. 418 del 1991; dell'art. 77 della

Costituzione, perché riproduce una disposizione già contenuta nel

disegno di legge governativo recante disposizioni in materia di

finanza pubblica e da questo espunta in sede di approvazione della

legge n. 412 del 1991;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte

privata chiedendo per la prima e la terza questione una declaratoria

di fondatezza, per la seconda una declaratoria di inammissibilità o,

in subordine, di fondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che tutte le

questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione sub

a) non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

con sentenza n. 246 del 1992, e manifestamente infondata, in

riferimento agli artt. 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, con

ordinanza n. 376 del 1992;

che nel caso oggetto del giudizio a quo la fattispecie del

ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si

è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della

legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione sub b)

risulta irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con

sentenza n. 394 del 1992;

che il d.-l. n. 237 del 1992 di cui sub c) non è stato

convertito in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.-l. 21

luglio 1992, n. 345, non reiterato), di guisa che ha perduto

efficacia fin dall'inizio;

che le dette questioni, precedentemente sollevate dallo stesso

Pretore con ordinanza di analogo tenore in data 12 marzo 1992, sono

già state definite da questa Corte con ord. n. 410 del 1992;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n.

103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella

legge 1° giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 136 della Costituzione,

dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo

1992, n. 237 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone

terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 38, 77 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la

medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA