Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 65/1993 ECLI:IT:COST:1993:65 Generato dall'IA

Ordinanza 65/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 65/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 21 della Costituzione; Ordinanza 65/1993 · Corte costituzionale: 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

Parole chiave

Generato dall'IA
tassa d'esenzione dall'obbligo militare rifiuto del servizio militare esenzione dal pagamento dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento deduzione di versamenti a società di pubblica utilità diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 21 della Costituzione
servizio non violento contrasterebbe con l'art. 21 della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche), promossi con due ordinanze emesse il 13 novembre

1991 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Brescia sui

ricorsi riuniti proposti da Mori Alfredo ed altri contro l'Ufficio

Distrettuale Imposte Dirette di Brescia e sul ricorso proposto da

Cattozzo Lidia contro l'Intendenza di Finanza di Brescia, iscritte ai

nn. 358 e 359 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia,

adita da alcuni contribuenti, i quali contestavano le cartelle

esattoriali con le quali era stato loro ingiunto il pagamento delle

somme relative alla parte percentuale delle tasse destinate alle

spese militari e dagli stessi contribuenti trattenute, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 19 e 21 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'intero d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), "nella parte in cui obbliga i contribuenti obiettori a

versare allo Stato anche quella parte di imposta che certamente

verrà utilizzata per fini di difesa armata, ovvero nella parte in

cui non prevede che quota del bilancio del Ministero della dife sa o

di altra amministrazione, nella specie, sia destinata a supporto o

propaganda del servizio alternativo non violento";

che, secondo il giudice a quo, il mancato riconoscimento della

c.d. obiezione fiscale determinerebbe una disparità di trattamento

rispetto ad altre forme di manifestazione della libertà di

coscienza, le quali, viceversa, sono riconosciute dall'ordinamento

giuridico, ancorché le motivazioni religiose dell'obiettore fiscale

possano essere identiche e ugualmente profonde, con conseguente

violazione degli artt. 3 e 19 della Costituzione;

che la mancata previsione di qualsiasi forma di propaganda del

servizio non violento contrasterebbe con l'art. 21 della

Costituzione;

che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo afferma di non

poter decidere la controversia sottoposta al suo esame senza che

questa Corte si pronunci "sulla sussistenza o meno di un diritto

civile all'obiezione in materia fiscale, con conseguente obbligo del

Ministero della difesa didestinare una parte del suo bilancio oltre

che alle spese militari stricto sensu ad attività connesse al

servizio sostitutivo civile alternativo a quello militare armato";

che la stessa Commissione tributaria di primo grado di Brescia

ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale in un

giudizio introdotto con il ricorso di un contribuente contro il

silenzio opposto dall'Intendenza di finanza di Brescia sulla

richiesta di rimborso della somma relativa a quella parte percentuale

delle tasse destinata alla spesa militare e dalla stessa Intendenza

trattenuta;

che nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle

parti dei giudizi a quibus, né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale

introdotti con le ordinanze indicate in epigrafe hanno il medesimo

oggetto e vanno quindi riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, della cui legittimità

costituzionale dubita il giudice a quo, istituisce e disciplina

l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma nulla dispone circa

la destinazione e la utilizzazione delle imposte riscosse sulla base

dell'atto legislativo impugnato;

che la materia della destinazione e della utilizzazione delle

entrate tributarie è disciplinata dalle leggi di contabilità, le

quali, stabilendo i principi della universalità, della integrità e

della unità del bilancio dello Stato, impongono che tutte le

entrate, da qualunque fonte provengano, costituiscano una massa

inscindibile da destinarsi a tutte le spese iscritte in bilancio (v.,

per gli aspetti che qui rilevano, l'art. 4 della legge 5 agosto 1978,

n. 468);

che, conseguentemente, la questione di legittimità oggetto del

presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile, essendo del tutto evidente l'errore nel quale è

incorso il giudice a quo nell'individuare la disposizione dalla quale

deriverebbe la dedotta lesione dei principi costituzionali;

che la decisione di inammissibilità è ulteriormente rafforzata

dalla concorrente ragione che la censura proposta dal giudice a quo

ha ad oggetto un intero testo normativo, in relazione al quale,

mentre non è possibile individuare con precisione quale sia la

disposizione dalla quale deriva la lamentata lesione dei principi

costituzionali, non è del pari possibile estendere la richiesta

declaratoria di illegittimità costituzionale a disposizioni che non

concernono affatto gli aspetti censurati nelle ordinanze di

rimessione;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 19 e 21

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA