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Ordinanza 513/1993 ECLI:IT:COST:1993:513 Generato dall'IA

Ordinanza 513/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 513/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della Maternità e dell'Infanzia), modificato dall'art. 5 della legge

Regesto Legislator

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Ordinanza 513/1993 · Corte costituzionale: 5 della legge

Parole chiave

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revisione delle prestazioni d'invalidità mantenimento della previdenza rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione diritti a pensione contenzioso dell'assicurazione invalidità estinzione della rendita d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e

trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione

della Maternità e dell'Infanzia), modificato dall'art. 5 della legge

1 agosto 1977, n. 563 e dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2,

3 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale

dell'O.N.M.I., promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 giugno 1993

dal Tribunale di Lagonegro nei procedimenti civili vertenti tra

l'INADEL e Colonna Girolama e Montecarlo Filomena, iscritte ai nn.

468 e 469 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di due analoghi giudizi di appello in sede

di rinvio, promossi dall'INADEL contro Girolama Colonna e Filomena

Montecarlo, il Tribunale di Lagonegro, con due ordinanze di identico

tenore in data 3 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 9 della legge 23

dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto

1977, n. 563, e dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: degli artt. 2, 3

e 4), del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale

dell'ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), approvato con

decreto interministeriale del 5 agosto 1969;

che la questione è stata sollevata dal giudice remittente su

istanza delle parti private, motivata "in conformità di quanto già

dedotto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza del 10 novembre

1992, che ebbe a rimettere alla valutazione della Corte

costituzionale la medesima questione";

che in entrambi i giudizi davanti alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

o comunque infondata;

Considerato che i due giudizi hanno per oggetto identica

questione, onde si rende opportuno disporne la riunione affinché

siano decisi con unico provvedimento;

che l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di

motivazione, tale non potendo essere considerata, nemmeno per

relationem, la semplice attestazione che la questione è stata

sollevata dalle parti private "in conformità di quanto già dedotto

dalla stessa Corte di cassazione" con la citata ordinanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e

trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione

della Maternità e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt.

2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza del personale

dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969,

n. 300.9/822, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA