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Ordinanza 511/1993 ECLI:IT:COST:1993:511 Generato dall'IA

Ordinanza 511/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 511/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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cassazione, Sezioni unite civili, adita per regolamento preventivo di

Regesto Legislator

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art. 108 della Costituzione; Ordinanza 511/1993 · Corte costituzionale: cassazione, Sezioni unite civili, adita per regolamento preventivo di

Parole chiave

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declinatoria di competenza dezonamento impugnazione di decisioni amministrative competenza territoriale alternativa divieto di abbandonare un dato territorio assegnazione del luogo di soggiorno

Disposizioni normative citate

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art. 108 della Costituzione
giurisdizione, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7,

della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per

l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 3 dicembre 1992, dalla Corte di cassazione, Sezioni unite

civili, sul ricorso proposto da Petrelli Luisa contro il Comune di

Lecce, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre 1992, la Corte di

cassazione, Sezioni unite civili, adita per regolamento preventivo di

giurisdizione, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19,

comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54

(Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo che

contro il provvedimento sindacale di decadenza dall'assegnazione di

alloggio è dato ricorso al Pretore del luogo in cui è situato

l'alloggio medesimo, avrebbe dettato norme in materia di "ordinamento

giurisdizionale" e di "regolamentazione processuale dei giudizi", la

cui disciplina è attribuita alla competenza esclusiva del

legislatore statale;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 210 del 1993, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata e

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della

Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA