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Ordinanza 509/1993 ECLI:IT:COST:1993:509 Generato dall'IA

Ordinanza 509/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 509/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Lombardia, con ricorso notificato il 4 settembre 1993 e depositato il

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione, art. 77 della Costituzione; Ordinanza 509/1993 · Corte costituzionale: Lombardia, con ricorso notificato il 4 settembre 1993 e depositato il

Parole chiave

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attribuzione di competenze controlli sanitari amministrazione regionale delegazione legislativa controllo dell'inquinamento diritto regionale

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
previste dall'art. 117 della Costituzione, tenendo conto della
art. 77 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla

riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente), promossi con ricorsi

delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia, notificati il 3 ed il 4

settembre 1993, depositati in cancelleria il 10 e 11 successivi ed

iscritti ai nn. 48, 49 e 55 del registro ricorsi 1993;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4

settembre 1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla

riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente), deducendo la violazione

degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;

che la Regione Piemonte, con ricorso notificato il 3 settembre

1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo

decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, deducendo la violazione degli

artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione; che la Regione

Lombardia, con ricorso notificato il 4 settembre 1993 e depositato il

successivo 11 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993,

deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione;

che, in particolare, le disposizioni impugnate disciplinano i

controlli ambientali affidando alle province le funzioni di

autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene e

dell'ambiente, già spettanti alle unità sanitarie locali;

che tutte le ricorrenti ritengono che le disposizioni impugnate

siano variamente lesive delle competenze amministrative e legislative

regionali, specie alla luce dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990,

che affida alle Regioni il compito di dislocare a livello regionale,

provinciale e comunale le diverse funzioni collegate alle materie

previste dall'art. 117 della Costituzione, tenendo conto della

dimensione degli interessi in giuoco e in rapporto alle

caratteristiche della popolazione e del territorio;

che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione

Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso

in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate nei confronti del decreto-legge n. 274 del 1993, che non è

stato convertito in legge dalle Camere nel termine previsto dall'art.

77 della Costituzione, siano estese alle corrispondenti disposizioni

contenute nel decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, con il quale è

stato reiterato il decreto-legge non convertito;

che nei tre giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri chiedendo che i ricorsi siano dichiarati infondati;

Considerato che i giudizi investono le medesime disposizioni

normative ed è perciò opportuno che siano riuniti e decisi con

unica ordinanza;

che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 non è stato

convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di

legittimità costituzionale delle Regioni Veneto, Piemonte e

Lombardia devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 4 agosto

1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei

controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la

protezione dell'ambiente) sollevate dalla Regione Veneto e dalla

Regione Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione

degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4

agosto 1993, n. 274 sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso

indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA