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Ordinanza 505/1993 ECLI:IT:COST:1993:505 Generato dall'IA

Ordinanza 505/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 505/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 19 luglio

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione, art. 123 della Costituzione, art. 117 della Costituzione; Ordinanza 505/1993 · Corte costituzionale: legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 19 luglio

Parole chiave

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Stato regionale ente pubblico territoriale legislazione locale stato richiesto ambito di applicazione della normativa competenza legislativa

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
regionale ai principi dell'art. 97 della Costituzione e a quelli
art. 123 della Costituzione
competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, se
art. 117 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19

luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga degli organi

amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria,

notificato il 4 agosto 1993, depositato in cancelleria il 6

successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1993;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di

legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 19 luglio

1993, n. 239 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi),

deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 122, 123 e 77, ultimo

comma, della Costituzione;

che, ancorché formulate nei confronti dell'intero

decreto-legge, le censure della Regione Calabria concernono, in

particolare, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, secondo comma, 6

e 8 del decreto-legge n. 239 del 1993, ma solo per la eventualità

che l'art. 9, primo comma, dello stesso decreto-legge - il quale

stabilisce che le disposizioni di quest'ultimo atto si applicano nei

confronti delle regioni a statuto ordinario fino a quando queste

ultime non avranno adeguato i loro ordinamenti ai principi generali

ivi contenuti - sia ritenuto tale da determinare l'abrogazione della

normativa regionale vigente (nel caso: della legge della Regione

Calabria 5 agosto 1992, n. 13, che ha adeguato la legislazione

regionale ai principi dell'art. 97 della Costituzione e a quelli

affermati nella sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte);

che, infatti, ove l'interpretazione dell'art. 9, primo comma,

del decreto-legge impugnato, fosse quella paventata dalla ricorrente,

la disciplina denunziata sarebbe illegittima, in quanto:

a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in

caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla

designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi

scaduti, contenuta nell'art. 4, secondo comma, violerebbe sia le

competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici, sia le

competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, se

riferita a nomine di competenza del Consiglio regionale, la

configurazione del presidente del Consiglio regionale come organo

privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122 della Costituzione);

b) la previsione della proroga degli organi amministrativi

scaduti e degli atti da questi compiuti, ma limitatamente agli atti

urgenti e indifferibili (art. 3), nonché la previsione della

nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti (art. 6)

inciderebbero sulle competenze regionali in materia, violando l'art.

117 della Costituzione;

c) la previsione della convalida degli atti di ricostituzione

degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali

sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione, e

cioè sulla base dei decreti-legge che hanno preceduto quello

impugnato nel presente giudizio, violerebbe sia l'art. 77, ultimo

comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, secondo comma,

lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia la competenza

regionale in materia di organizzazione di uffici ed enti, non potendo

le regioni revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e

provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti;

Considerato che il decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 non è

stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

220 del 18 settembre 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni

sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e

9, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga

degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con

il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118,

122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA