Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 487/1993 ECLI:IT:COST:1993:487 Generato dall'IA

Ordinanza 487/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 487/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 487/1993 · Corte costituzionale: ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

Generato dall'IA
trasmissione per incompetenza competenza attribuita inosservanza delle norme sulla competenza procedimento in contumacia procedura penale difetto di legittimazione del ministero pubblico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a

carico di De Palma Luigi ed altro, iscritta al n. 423 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 19 marzo

1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,

primo comma del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria

incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice

competente;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76 del 1993, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,

del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che,

quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria

incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al

giudice competente anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma del codice di

procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 76 del 1993 "nella parte in cui dispone che, quando il

giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria

incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al

giudice competente anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo", sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA