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Ordinanza 486/1993 ECLI:IT:COST:1993:486 Generato dall'IA

Ordinanza 486/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 486/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di Melatini Leonardo ed altri, iscritta al n. 362 del registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 486/1993 · Corte costituzionale: 362 del registro

Parole chiave

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grave deficienza del procedimento all'estero declinatoria di competenza trasmissione per incompetenza incompetenza per materia privo d'oggetto competenza funzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a

carico di Melatini Leonardo ed altri, iscritta al n. 362 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 19 marzo

1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede che il giudice di appello, quando pronuncia sentenza di

annullamento per incompetenza per materia, ordini la restituzione

degli atti al competente giudice del dibattimento di primo grado;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 214 del 1993, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma,

del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che, a

seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per

incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice

ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di

procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 214 del 1993 "nella parte in cui dispone che, a seguito

dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per

materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente

anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo", sollevata, in

riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dal

Tribunale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA