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Ordinanza 485/1993 ECLI:IT:COST:1993:485 Generato dall'IA

Ordinanza 485/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 485/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1992

Regesto Legislator

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art. 112 della Costituzione; Ordinanza 485/1993 · Corte costituzionale: di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1992

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione ritardo del ministero pubblico proroga della carcerazione preventiva diritto di essere arrestato sequestro investigativo motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 112 della Costituzione
precetto sancito dall'art. 112 della Costituzione, osservando in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1992

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano

nel procedimento penale a carico di Carollo Antonino ed altro,

iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità dell'art.

407 del codice di procedura penale, denunciando la violazione degli

artt. 25 e 112 della Costituzione in quanto la disciplina denunciata

costringe il pubblico ministero a formulare una richiesta di

archiviazione motivata non dalla infondatezza della notizia di reato

né dalla superfluità del processo, ma esclusivamente dalla non

completezza delle indagini per la scadenza dei termini massimi;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla

medesima questione, ha avuto modo di affermare la piena

compatibilità tra la previsione di un termine entro il quale

l'attività di indagine deve essere portata a compimento ed il

precetto sancito dall'art. 112 della Costituzione, osservando in

proposito che quel termine non costituisce di per sé "un fattore che

sempre e comunque è astrattamente idoneo a turbare le determinazioni

che il pubblico ministero è chiamato ad assumere al suo spirare,

cosicché l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di

investigazione viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero

fatto", in ordine alla quale, peraltro, non mancano adeguati

correttivi all'interno del sistema, mentre "va riservata alle

discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni

strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione

delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato

impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto

dalla legge" (v. ordinanza n. 48 del 1993);

e che, pertanto, non prospettando il giudice a quo argomenti

nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta

deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 112 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA