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Ordinanza 468/1993 ECLI:IT:COST:1993:468 Generato dall'IA

Ordinanza 468/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 468/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Repubblica presso la Pretura ad un uditore giudiziario, ha sollevato,

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 468/1993 · Corte costituzionale: Repubblica presso la Pretura ad un uditore giudiziario, ha sollevato,

Parole chiave

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margine d'apprezzamento del ministero pubblico controllo della commisurazione della pena delegazione legislativa difetto di legittimazione del ministero pubblico questioni processuali tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e

dell'art. 72, primo e secondo comma, del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22

del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per

l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale

ed a quello a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza

emessa l'11 gennaio 1993 dal Pretore di Torino - sezione distaccata

di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Angrisani

Francesco, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Torino - sezione distaccata di

Moncalieri - rilevando che all'udienza dibattimentale le funzioni di

pubblico ministero erano state delegate dal Procuratore della

Repubblica presso la Pretura ad un uditore giudiziario, ha sollevato,

in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987

n. 81, nonché dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D. 30

gennaio 1941 n. 12 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22

settembre 1988 n. 449), "nella parte in cui prevede che le funzioni

di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano

essere svolte, per delega specifica e nominativa del Procuratore

della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari";

che, ad avviso del giudice a quo , la norma costituzionale

risulterebbe violata in quanto nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987

non vi sarebbe traccia di principi e criteri direttivi, condizione

fondamentale di una legittima delega al Governo dell'esercizio della

funzione legislativa;

che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione, rilevando che i

principi e i criteri direttivi di cui il giudice remittente ha

lamentato la mancanza sono desumibili dagli artt. 2 e 3 della legge

stessa, concernenti il codice di procedura penale, sia in via

immediata, perché alcune direttive hanno per oggetto l'ordinamento

giudiziario (dir. 68 e 103), sia come effetto delle soluzioni

adottate nel testo delegato; mentre la limitatezza delle indicazioni

andrebbe interpretata nel senso che il Parlamento non ha inteso dare

delega per una organica riforma dell'ordinamento giudiziario, ma

soltanto delegare le modifiche di quello vigente nella misura

necessaria per adeguarlo al nuovo rito penale;

Considerato che questione sostanzialmente identica, sollevata

dallo stesso Pretore (pur se riferita alla delega di ufficiali di

polizia giudiziaria, e non di uditori giudiziari, nelle funzioni di

pubblico ministero) è stata già esaminata da questa Corte e

dichiarata non fondata con sent. n. 299 del 1993;

che in detta decisione si è rilevato come sia sufficiente che

la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo

penale, ne attui le finalità e costituisca il coerente sviluppo e la

concreta attuazione dei criteri e dei principi ispiratori della

riforma (sentt. n. 68 e n. 181 del 1991), e che, inoltre, possono

utilmente dedursi principi e criteri direttivi dagli artt. 2 e 3

della stessa legge n. 81 del 1987 e, in particolare, dalle direttive

che hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioè dalla

direttiva n. 68, la quale prevede che le funzioni di pubblico

ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla

direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve

svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con

la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e

di giudice;

che nella presente questione non sono stati dedotti argomenti

nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5, della legge 16 febbraio 1987 n. 81

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del

nuovo codice di procedura penale), e 72, primo e secondo comma, del

R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito

dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (Approvazione delle

norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo

processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni),

sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione dal Pretore

di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA