Ordinanza 433/1993 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAnnarosa e l'I.N.P.S., iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1993
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 433/1993 · Corte costituzionale: 221 del registro ordinanze 1993
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1992
dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Peroni
Annarosa e l'I.N.P.S., iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1993
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione proposto da
Annarosa Peroni contro un decreto ingiuntivo emesso su istanza
dell'I.N.P.S. per la ripetizione di quanto indebitamente erogato a
titolo di integrazione al minimo della prestazione pensionistica in
godimento, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 14 dicembre 1992,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, secondo cui "le disposizioni di cui all'art.
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia
stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato",
e che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di
fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che
non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilità delle somme indebitamente percepite";
che, ad avviso del giudice remittente, tale disposizione,
qualificata come interpretativa "al chiaro scopo di attribuire
efficacia retroattiva a una norma sostanzialmente innovativa", viola
l'art. 3 Cost. sotto entrambi i profili del principio di eguaglianza
e del principio di ragionevolezza.
Considerato che le somme, della cui ripetizione si controverte,
sono state erogate dall'I.N.P.S. anteriormente all'entrata in vigore
della legge n. 412 del 1991, e pertanto - come risulta chiaramente
dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione - il sollevato
incidente di costituzionalità deve intendersi limitato alla parte
della norma impugnata che conferisce efficacia retroattiva alla norma
medesima;
che per questa parte l'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del
1991 è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 39 del 1993, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) -
già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con
sentenza n. 39 del 1993 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA