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Sentenza 432/1993 ECLI:IT:COST:1993:432 Generato dall'IA

Constitutional challenge dismissed; no inequality found between INPS and ENASARCO pension repayment rules under Art. 3. Court rejects claim of unequal treatment. Outcome: inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza 432/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding Article 52 of Law No. 88/1989. The Pretore of Perugia argued that requiring ENASARCO beneficiaries to repay pensions in good faith violated Article 3 of the Constitution compared to the more favorable INPS regime. The Court held that the referring judge failed to identify the specific norm creating the alleged inequality, rendering the question unformulated and thus inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88: A constitutional challenge alleging unequal treatment between pensioners of INPS and ENASARCO is inadmissible if the referring court fails to specify the exact provision causing the alleged disparity.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility equality before the law pension repayment rules good faith restitution disparity of treatment compensazione della rendita rendita per menomazione dell'integrità diritti a pensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
Art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88
costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che
Art. 2033 del codice civile
percipiente rispetto a quello generale, previsto dall'art. 2033 del
Art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12
titolo (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12).
art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
art. 38 della Costituzione
tutela previdenziale trova il suo fondamento nell'art. 38 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge

9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19

aprile 1993 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente

tra Ornella Contini e l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio (ENASARCO), iscritta al n. 276 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione dell'ENASARCO nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Bartolo Spallina per l'ENASARCO e l'avvocato

dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

1. - Nel corso di un procedimento promosso da Ornella Contini

contro l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti

di commercio (ENASARCO) per l'accertamento dell'irripetibilità di

somme corrisposte alla ricorrente a titolo di pensione di

riversibilità, somme che l'Ente assumeva indebitamente riscosse, il

Pretore di Perugia, con ordinanza emessa il 19 aprile 1993, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n.

88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro), nella parte in cui non prevede anche per le prestazioni

erogate dall'ENASARCO l'irripetibilità dell'indebito pensionistico

percepito in buona fede, così come invece lo stesso art. 52

stabilisce per le pensioni corrisposte dall'INPS. Per queste ultime

non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che

l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nel caso in

cui, in conseguenza di un provvedimento che modifica, per un errore

di qualsiasi natura, la prestazione pensionistica, siano state

riscosse rate risultanti non dovute.

Ad avviso del giudice rimettente esiste una disparità di

trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici, anche

integrativi, erogati dall'INPS, ai quali si applica l'art. 52 della

legge n. 88 del 1989, e coloro ai quali le pensioni sono corrisposte

dall'ENASARCO, tenuti invece a restituire quanto indebitamente

percepito in buona fede. La diversa disciplina sarebbe irrazionale ed

ingiustificata, perché per entrambe le categorie di soggetti la

tutela previdenziale trova il suo fondamento nell'art. 38 della

Costituzione.

Ad avviso del Pretore rimettente la questione non è superata per

effetto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che,

nell'interpretare autenticamente l'art. 52 della legge n. 88 del

1989, ha in realtà profondamente innovato il sistema. Difatti è

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione,

formulata come interpretativa, nella parte in cui è applicabile

anche ai rapporti anteriori o pendenti alla data della sua entrata in

vigore (sentenza n. 39 del 1993). Di qui, ad avviso del Pretore di

Perugia, la persistente rilevanza della questione, in quanto le

fattispecie che si sono esaurite prima dell'entrata in vigore

dell'art. 13 della legge n. 421 del 1991 continuano ad essere

regolate dalla norma denunciata, secondo il suo testo originario.

2. - Si è costituito in giudizio l'ENASARCO, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La

disposizione censurata sarebbe frutto di una scelta del legislatore

nell'ambito di una pluralità di discipline astrattamente possibili;

inoltre si sarebbe in presenza di sistemi previdenziali diversi ed

autonomi, tra loro non comparabili, tanto più che le prestazioni

erogate dall'ENASARCO sono integrative ed aggiuntive rispetto a

quelle erogate dall'INPS. Nel merito l'Ente afferma che la diversità

di disciplina, in presenza di un trattamento previdenziale

integrativo e soggetto ad una speciale regolamentazione, non

violerebbe il principio di eguaglianza.

Tali argomenti sono stati poi ulteriormente illustrati

dall'ENASARCO in una memoria depositata in prossimità dell'udienza.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, nel merito, per

l'infondatezza della questione.

1. - Il Pretore di Perugia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che

dispone non si faccia luogo a recupero delle somme corrisposte

dall'INPS ai propri assicurati, se sono state riscosse rate di

pensione risultate non dovute a seguito della modifica del

provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione della

prestazione, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo

dell'interessato. Il Pretore ritiene che questa disposizione sia in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non avendo il legislatore

disposto in modo analogo per le prestazioni erogate dall'ENASARCO.

2. - La disposizione denunciata disciplina, nel contesto di una

legge concernente la ristrutturazione dell'INPS (e dell'INAIL), la

ripetizione dell'indebito relativo a rate di pensioni corrisposte

dall'INPS, delineando un trattamento più favorevole per il

percipiente rispetto a quello generale, previsto dall'art. 2033 del

codice civile; non tocca il diritto dell'ENASARCO di trattenere

l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi

titolo (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12).

Il giudice rimettente non individua la norma che è chiamato ad

applicare al caso sottoposto al suo giudizio e che, imponendo la

ripetizione dell'indebito per rate di pensione erogate dall'ENASARCO,

attribuirebbe al titolare della pensione, per l'ammontare

erroneamente percepito, una posizione ingiustificatamente deteriore

rispetto a quella, ritenuta analoga, dei titolari di pensione erogata

dall'INPS, ai quali invece si applica la più favorevole regola

prevista dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989.

Risulta chiaramente come la disciplina che costituisce il

parametro di comparazione per affermare la lesione del principio

costituzionale di eguaglianza è anche indicata dal giudice a quo

quale oggetto del giudizio. Nei termini in cui è formulata,

l'ordinanza di rimessione non individua quindi la norma che,

consentendo la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche

indebite erogate dall'ENASARCO, lederebbe la parità di trattamento

per gli assicurati da questo Ente. Così posta, la questione deve

essere dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA