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Ordinanza 413/1993 ECLI:IT:COST:1993:413 Generato dall'IA

Ordinanza 413/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 413/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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essere uniformato il sistema tributario (art. 53 della Costituzione);

Regesto Legislator

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art. 53 della Costituzione; Ordinanza 413/1993 · Corte costituzionale: 53 della Costituzione);

Parole chiave

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prorata di detrazione scala decrescente dei contributi tassa sul foglio di malattia tassa di compensazione tassa ospedaliera riduzione dei premi

Disposizioni normative citate

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art. 53 della Costituzione
essere uniformato il sistema tributario (art. 53 della Costituzione);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto

comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia

di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio

1993 dal Pretore di Padova - sezione distaccata di Este - nel

procedimento civile vertente tra Ferrari Luigi e la U.S.L. n. 22 di

Este Montagnana, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore dott. Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da un

titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n. 22 di Este

Montagnana il pretore di Padova, sezione distaccata di Este, con

ordinanza del 21 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 53 della

Costituzione - dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n.

412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui

dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla

corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la vendita delle

specialità medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene

una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets;

che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in

contrasto sia con il principio di eguaglianza (perché introduce una

prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a

carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio

secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre

non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve

essere uniformato il sistema tributario (art. 53 della Costituzione);

Considerato che analoga questione di costituzionalità è già

stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del

1993 e manifestamente infondata con ordinanze n. 279 e n. 302 del

1993;

che nessuna nuova argomentazione viene addotta, né alcun

diverso profilo prospettato;

che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge

30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica)

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal

Pretore di Padova, sezione distaccata di Este, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA