Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 397/1993 ECLI:IT:COST:1993:397 Generato dall'IA

Ordinanza 397/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 397/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 397/1993 · Corte costituzionale: ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione del ministero pubblico pubblicità della procedura controinterrogatorio del ministero pubblico questioni processuali ricusazione di pubblici ministeri principio d'ufficio e principio inquisitorio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo

comma, e 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 2 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di

Giacchetti Giacomo ed altri, iscritta al n. 168 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Torino ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 77 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di

procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione

della Corte di cassazione vincolante nel giudizio a quo, trattandosi

di giudizio di rinvio dopo l'annullamento della Suprema Corte - non

consente, nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini

preliminari che, di fronte alla richiesta di archiviazione del

pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini, di

indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista

per i procedimenti di competenza del tribunale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale si è riportata integralmente ad altro atto di

intervento spiegato su questione analoga, circa la quale aveva

formulato eccezione di inammissibilità;

Considerato che questa Corte, nel disattendere l'eccezione di

inammissibilità formulata dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha

dichiarato non fondata una questione del tutto analoga a quella ora

proposta, osservando che "nessuna delle possibili scelte del

legislatore (udienza camerale o procedura de plano) può ritenersi

una scelta costituzionalmente obbligata" e che, d'altro canto, le

Sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto

giurisprudenziale emerso sul punto, hanno affermato che la procedura

da seguire non sia quella in contraddittorio ma quella de plano, "con

ciò accedendo alla soluzione interpretativa voluta, sub specie di

questione di legittimità costituzionale, dall'ordinanza di

rimessione" (v. sentenza n. 130 del 1993);

e che, pertanto, non prospettando il giudice a quo temi nuovi o

diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 77 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA