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Ordinanza 380/1993 ECLI:IT:COST:1993:380 Generato dall'IA

Ordinanza 380/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 380/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza

Regesto Legislator

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art. 134 della Costituzione; Ordinanza 380/1993 · Corte costituzionale: 3 e 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza

Parole chiave

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finanze regionali prestito dello Stato Stato regionale autonomia finanziaria Stato di diritto regolamento finanziario

Disposizioni normative citate

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art. 134 della Costituzione
dell'art. 134 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i

poteri dello Stato sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti

del Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria

il 21 giugno 1993 ed iscritto al n. 48 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993, il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che gli articoli 3 ed 8 del decreto-legge 22 maggio 1993,

n. 155, prevedono riduzioni ai contributi spettanti alle

amministrazioni provinciali e limitano, inoltre, l'ammontare dei

mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il

finanziamento degli investimenti degli enti locali;

che la Provincia di Torino ritiene che tali disposizioni

compromettano l'esercizio delle sue funzioni, costituzionalmente

garantite, e ledano altresì la sua autonomia finanziaria e

statutaria;

che contro le norme del decreto-legge, prima indicate, la

Provincia ha sollevato conflitto di attribuzione fra i poteri dello

Stato nei confronti del Governo della Repubblica, invocando, a

sostegno dell'ammissibilità del ricorso, la sent. n. 69 del 1978 di

questa Corte;

Considerato che non sussistono i requisiti di ordine soggettivo

prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.

87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), dal

momento che la Provincia non agisce come soggetto appartenente al

complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria

dell'art. 134 della Costituzione;

che non vale il richiamo della ricorrente alla sent. n. 69 del

1978, giacché la nozione di "potere dello Stato", ai sensi dell'art.

134 della Costituzione, può estendersi - come è stato già chiarito

(v., ad es., l'ord. 23 maggio 1990) - a figure esterne

all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino

poteri che rientrano nello svolgimento di più ampie funzioni, i cui

atti finali siano imputati allo Stato-autorità;

che le considerazioni svolte assorbono ogni ulteriore profilo

d'inammissibilità;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra i poteri

dello Stato, sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del

Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza

pubblica), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata è relativa al

ricorso n. 48 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 29

della presente Gazzetta Ufficiale.