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Ordinanza 379/1993 ECLI:IT:COST:1993:379 Generato dall'IA

Ordinanza 379/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 379/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione; Ordinanza 379/1993 · Corte costituzionale: ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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conflitto di competenza lavoristica perturbamento del servizio ferroviario Stato di diritto principio del luogo di lavoro giustizia di prossimità istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'art. 413 del

codice di procedura civile (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dal Pretore

di Roma nel procedimento civile vertente tra Gazzo Loris ed altro e

l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 141 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 14

ottobre 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art.

413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone di

adire il Pretore di Roma (territorialmente competente in quanto

giudice nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello

Stato) anche ai lavoratori i quali prestano servizio presso le

dipendenze di tale Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;

che secondo il giudice a quo l'art. 23 della legge n. 210 del

1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte

costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle

controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura

civile, determina un'irrazionale distribuzione dei processi, con

sospetta violazione del principio di buon andamento introdotto

dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione

della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale

nella sentenza n. 86 del 1982;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210,

proprio nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla

disciplina generale dettata dall'art. 413 del codice di procedura

civile (sent. n. 117 del 1990);

che è del tutto inconferente il richiamo all'art. 97 della

Costituzione, poiché il principio di buon andamento

dell'amministrazione della giustizia impone che l'attribuzione dei

posti di organico agli uffici giudiziari sia correlata alle pendenze

di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, già avvertita dal

legislatore al momento di dettare la nuova disciplina delle

controversie individuali di lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533,

art. 21);

che identica questione è già stata dichiarata manifestamente

infondata da questa Corte (ordinanze nn. 222 del 1993 e 492 del

1992);

che non sono addotti profili nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17

maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato) e

dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dà

facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il

Pretore di Roma, in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente

ha sede legale, anche se addetti a compartimenti e dipendenze

dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione, sollevata, in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA