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Ordinanza 374/1993 ECLI:IT:COST:1993:374 Generato dall'IA

Ordinanza 374/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 374/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 374/1993 · Corte costituzionale: controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

Parole chiave

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procedura di fallimento ancillare aiuti alle imprese in difficoltà regime speciale delle piccole imprese società a responsabilità limitata domanda di fallimento indigenza finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa il 30 gennaio 1991 dal Tribunale di Savona nel

procedimento per la dichiarazione di fallimento della s.d.f. Barberis

Franco e Pé Cinzia, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la dichiarazione di

fallimento della società di fatto Barberis Franco e Pé Cinzia,

promosso a seguito dell'istanza della Banca d'America e d'Italia, il

Tribunale di Savona ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma (rectius: primo e secondo comma), del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non esonera dal fallimento le

piccole società di persone;

che il Giudice remittente ha ritenuto non manifestamente

infondato il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma,

con riferimento alle società di persone (per le quali vige la regola

della responsabilità patrimoniale illimitata dei soci), per la

violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, e per la

disparità di trattamento che verrebbe a prodursi tra le due

categorie di persone (imprenditori individuali e soci delle società

personali che, al pari dei primi, sono illimitatamente responsabili

e, pertanto, esposti al fallimento in via automatica, ai sensi

dell'art. 147, secondo comma, della legge fallimentare);

che, ad avviso del giudice a quo, l'irrazionale disparità di

trattamento si profilerebbe anche con riguardo ai tipi di società, a

seconda che si tratti o meno di società artigianali e, quindi, a

seconda che si superino o meno certi limiti dimensionali dell'impresa

(onde sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento tra

l'impresa di piccole dimensioni, quando questa sia organizzata in

forma societaria, e particolarmente nella forma delle società di

persone, e l'impresa organizzata in forma individuale);

che la questione sarebbe rilevante in considerazione della

modesta entità del capitale sociale, delle poche attrezzature

utilizzate e della mancanza di scorte;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991 e con

successiva ordinanza n. 11 del 1993, ha già dichiarato inammissibile

analoga questione;

che l'ordinanza di remissione non contiene nuove argomentazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui non esonera dal fallimento le piccole società di persone,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA