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Ordinanza 372/1993 ECLI:IT:COST:1993:372 Generato dall'IA

Ordinanza 372/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 372/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

Regesto Legislator

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Ordinanza 372/1993 · Corte costituzionale: 1, primo comma,

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione infortuni inesigibile malgrado lesioni salute affezione nell'assicurazione militare incapacità lavorativa attestata domanda di prestazione d'assicurazione indennità giornaliere di malattia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio

1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e

di assistenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio

1993 dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra

Marmugi Pieranna e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 123 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'Istituto

Nazionale confederale di assistenza, dell'I.N.A.S. e dell'I.T.A.L.;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il pretore di Livorno ha sollevato, in relazione agli

artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n.

804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di

assistenza sociale), nella parte in cui affida l'esercizio

dell'assistenza e della tutela di un lavoratore, per il conseguimento

in sede amministrativa di prestazioni di qualsiasi genere, nonché la

rappresentanza davanti agli organi preposti alla liquidazione di

dette prestazioni, esclusivamente agli Istituti di patronato e di

assistenza sociale;

che la questione era sorta a seguito della mancata indicazione -

avanti all'I.N.A.I.L. - del medico di fiducia di Marmugi Pieranna, la

quale avrebbe dovuto indicarlo fra quelli inclusi negli elenchi dei

patronati allo scopo di far valutare, in sede collegiale, le

conseguenze del suo infortunio sul lavoro;

che la controversia era stata portata davanti al pretore di

Livorno in funzione di giudice del lavoro, il quale, considerando

necessario per la sua decisione applicare l'art. 1, primo comma, del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio

1947, n. 804, aveva sollevato questione di legittimità

costituzionale della norma suddetta;

che secondo il pretore l'art. 1, primo comma, citato, nel

consentire "l'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei

loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle

prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e

contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la

rappresentanza dei lavoratori innanzi agli organi di liquidazione di

dette prestazioni o a collegi di conciliazione" agli "istituti di

patronato e di assistenza sociale", impedirebbe al lavoratore il

riconoscimento, in concreto, del suo diritto inviolabile di scegliere

il proprio medico mandatario, e ciò in violazione degli artt. 2, 3,

32 e 38, secondo comma, della Costituzione;

che in tal modo, si verrebbe a creare una disparità di

trattamento tra i lavoratori (a seconda che gli stessi richiedano o

meno l'intervento di un istituto di patronato e di assistenza sociale

per l'esercizio di tale diritto inviolabile) e a limitare la tutela

della salute dei lavoratori stessi (impedendo, al contempo, il

conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio);

che, secondo il remittente, la questione sarebbe rilevante,

poiché dalla sua soluzione dipenderebbe la possibilità, per la

Marmugi, di farsi assistere dal proprio medico di fiducia e,

pertanto, di conseguire le provvidenze previste dal testo unico

emanato con il d.P.R. n. 1124 del 1965, in materia di assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali e, quindi, l'accoglimento o il rigetto del ricorso nel

giudizio a quo;

che si è costituito l'I.N.A.I.L. e sono intervenuti, oltre al

Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura

Generale dello Stato, anche alcuni istituti di patronato, eccependo

l'inammissibilità e sostenendo l'infondatezza della questione;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità, da esaminarsi in

via preliminare, è fondata, in quanto la norma impugnata attiene le

facoltà difensive del lavoratore nella fase amministrativa

(culminante nella "collegiale medica") i cui risultati, tuttavia, non

sono vincolanti per il giudice; che nella specie la pretesa della

lavoratrice, con la proposizione del ricorso giurisdizionale, ha già

varcato le aule giudiziarie, instaurando una lite per la cui

soluzione non viene in rilievo la norma impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n.

804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di

assistenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e

38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Livorno con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA