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Ordinanza 368/1993 ECLI:IT:COST:1993:368 Generato dall'IA

Ordinanza 368/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 368/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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notificato l'8 gennaio 1993 e depositato il 16 gennaio 1993, iscritto

Regesto Legislator

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Ordinanza 368/1993 · Corte costituzionale: notificato l'8 gennaio 1993 e depositato il 16 gennaio 1993, iscritto

Parole chiave

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diritto di essere sentito tutela del processo decisionale difetto di legittimazione dell'azionista partecipazione alla procedura ufficiale dei fallimenti difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Considerato che all'udienza del 4 maggio 1993 sono state discusse

le cause promosse con ordinanze 23 novembre 1992 e 24 dicembre 1992

dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente al n. 15 ed al n. 84

del registro ordinanze 1993, e con ricorso della Regione Lombardia

notificato l'8 gennaio 1993 e depositato il 16 gennaio 1993, iscritto

al n. 3 del registro conflitti 1993, giudice relatore prof. Luigi

Mengoni; con ordinanza 13 marzo 1992 dalla Corte di appello di

Torino, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992, e con ricorso

della Regione Lombardia notificato il 16 gennaio 1993 e depositato il

25 gennaio 1993, iscritto al n. 4 del registro conflitti 1993,

giudice relatore prof. Cesare Mirabelli;

che all'udienza del 25 maggio 1993 è stata discussa la causa

promossa con ricorso della Regione Calabria notificato l'11 febbraio

1993 e depositato il 16 febbraio 1993, iscritto al n. 17 del registro

ricorsi 1993, giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;

rilevato che il 24 luglio 1993 è cessato dalla carica e

dall'esercizio delle funzioni il prof. Giuseppe Borzellino, Vice

Presidente di questa Corte e componente del collegio nelle udienze

sopra indicate;

che a tale data non erano state ancora adottate le decisioni

nella cause suddette;

Ritenuto che le cause sopra indicate devono essere rinviate a

nuovo ruolo dato che - ai sensi degli artt. 16 della legge 11 marzo

1953, n. 87 e 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte - le decisioni devono essere deliberate in camera di

consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA